Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1926 al 21 dicembre 1927. Leggi il testo vigente →
[1]Sono considerati esclusi dall'avanzamento:
- a)gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento dalle competenti Commissioni o esclusi a mente dell'art. 26;
- b)gli ufficiali cancellati dai quadri di avanzamento come all'art. 29;
- c)gli ufficiali che presi in esame per la scelta comparativa e giudicati idonei non sono iscritti nel quadro di avanzamento quando il numero degli inscritti nel quadro e' superiore a quello corrispondente alla loro sede di anzianita';
- d)gli ufficiali che non abbiano potuto essere scrutinati per mancanza delle condizioni di imbarco o di carica prescritti per il loro grado e corpo, a meno che tale mancanza non sia dovuta a cause derivanti da motivi di servizio o da infermita' temporanee provenienti dal servizio.
[2]((per l'applicazione dell'art. 39)) della legge sullo stato degli ufficiali in data 11 marzo 1926, n. 397, si intenderanno esclusi definitivamente dall'avanzamento;
[3]1° gli ammiragli di divisione, i contrammiragli e gli ufficiali dei gradi corrispondenti, che per una volta sola siano nelle condizioni del comma a) o del comma b);
[4]2° i capitani di vascello, i capitani di fregata e gli ufficiali dei gradi corrispondenti, che per una sola volta siano nelle condizioni o del comma a) o del comma b), o che per due volte consecutive o non consecutive, alla distanza non inferiore a dieci mesi siano nelle condizioni del comma c);
[5]3° i capitani di corvetta e gradi corrispondenti che si trovino in una delle condizioni previste dai comma a) e b) per due volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a dieci mesi;
[6]4° i capitani di corvetta e gradi corrispondenti, che per tre volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a venti mesi fra la prima e l'ultima, si trovino nelle condizioni del comma c), o che si trovino una volta nelle condizioni del comma a) o b) e due volte in quelle del comma c);
[7]5° tutti gli ufficiali di ogni corpo o grado che si trovino per quattro volte consecutive o non consecutive alla distanza non inferiore a trenta mesi fra la prima e l'ultima, nelle condizioni del comma d) ((eccezione fatta per gli ufficiali inferiori)).
[8]Ai tenenti di vascello e gradi corrispondenti si applicano le norme dell'art. 43. Ai capitani di fregata e gradi corrispondenti, che si trovino per due volte consecutive o non consecutive a distanza non inferiore a 10 mesi nella condizione del comma c) si applicano gli articoli 50 e 51.
Testo in vigore dal 30 luglio 1926 al 21 dicembre 1927
