Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007.
Abrogato dal 27 novembre 1929
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Provvedimento abrogato dal regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007.
Abrogato dal 27 novembre 1929
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6 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 21 novembre 1928 al 27 novembre 1929. 348 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Sono da considerarsi esclusi dall'avanzamento:
tolto: a) gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento dalle competenti Commissioni di avanzamento, o esclusi a mente dell'art. 26;
tolto: b) gli ufficiali cancellati dai quadri di avanzamento come all'art. 29;
tolto: c) gli ufficiali che presi in esame per la scelta comparativa e giudicati idonei non sono iscritti nel quadro stesso, mentre vi sono iscritti ufficiali di loro meno anziani.
tolto: Per l'applicazione dell'art. 39 della legge sullo stato degli ufficiali in data 11 marzo 1926, n. 397, s'intenderanno definitivamente esclusi dall'avanzamento:
tolto: 1° i contrammiragli, gli ufficiali dei gradi corrispondenti ed i capitani di vascello, che si trovino per una volta sola nelle condizioni del comma a) o del comma b);
tolto: 2° i colonnelli dei vari corpi della Regia marina, i capitani di fregata, e gli ufficiali dei gradi corrispondenti, che per una volta sola siano nelle condizioni del comma a) o del comma b) o che per due volte consecutive alla distanza non inferiore a 10 mesi si trovino nelle condizioni del comma c).
tolto: I capitani di vascello che si trovino per due volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a 10 mesi, nelle condizioni del comma c), sono mantenuti in servizio effettivo, occupando altrettanti posti del ruolo organico, ma non sono piu' presi in esame per i successivi scrutini;
tolto: 3° i capitani di corvetta e gradi corrispondenti, che si trovino in una delle condizioni previste dai commi a) e b) per due volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a 10 mesi; ovvero che per tre volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a 20 mesi fra la prima e l'ultima, si trovino nelle condizioni del comma c), o che si trovino una volta nelle condizioni del comma a), o b), e due volte in quelle del comma c).
tolto: Ai tenenti di vascello e gradi corrispondenti si applicano le norme dell'art. 43. Ai capitani di fregata e gradi corrispondenti che si trovino per due volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a 10 mesi, nelle condizioni del comma c) si applicano gli articoli 50 e 51.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 7 NOVEMBRE 1929, N. 2007
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art33 · fonte del testo