Art. 4
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[1]Al secondo alinea del n. 3 dell'art. 19 della legge e' sostituita la seguente disposizione:
[2]«I Sindacati per costituirsi devono comprendere almeno quattromila operai e avere versati in titoli emessi o garantiti dallo Stato nella Cassa dei depositi e prestiti una cauzione ragguagliata alla somma di L. 25 per ogni operaio assicurato, fino ad un massimo di L 1.000.000».
Testo in vigore dal 1 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
