Art. 7
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[1]Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge i Sindacati di assicurazione mutua dovranno provvedere alla reintegrazione della cauzione in conformita' del precedente art. 4, e in caso d'inosservanza saranno dichiarati sciolti con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
[2]Le Casse Private entro tre mesi dall'approvazione delle nuove tariffe della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro dovranno provvedere alla reintegrazione della cauzione in base a dette tariffe, in conformita' del disposto dell'art. 19, n. 2, della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51; in cavo d'inosservanza sara' provveduto alla revoca del decreto di riconoscimento.
[3]Cosi' pure sara' revocata l'autorizzazione alle Societa' o Compagnie private di assicurazione, le quali non provvedano a reintegrare la cauzione in dipendenze degli eventuali aumenti di premio, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.
Testo in vigore dal 1 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
