La presente Convenzione non porta deroga alle disposizioni delle legislazioni nazionali o dei trattati internazionali rispetto all'organizzazione di servizi d'assistenza o di salvataggio per parte delle autorita' pubbliche, oppure sotto il loro controllo, e specialmente rispetto al salvataggio degli attrezzi da pesca.

Testo vigente dal 19 giugno 2009

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 giugno 2009

Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 2008 al 22 dicembre 2008. 43 parole tolte, 39 parole aggiunte.

La presente Convenzione tolto: si estende al risarcimento dei danni che, o per esecuzione od omissione di una manovra, o per inosservanza dei regolamenti, una nave ha cagionato, sia ad un'altra nave, sia alle cose o persone trovantisi a bordo, anche quando non vi sia stato urto aggiunto: non porta deroga alle disposizioni delle legislazioni nazionali o dei trattati internazionali rispetto all'organizzazione di servizi d'assistenza o di salvataggio per parte delle autorita' pubbliche, oppure sotto il loro controllo, e specialmente rispetto al salvataggio degli attrezzi da pesca.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-12;606~art13 · fonte del testo