[1]Le Alte Parti contraenti la cui legislazione non reprima l'infrazione all'articolo che precede, s'impegnano a prendere o a proporre ai rispettivi corpi legislativi le misure necessarie perche' tale infrazione sia repressa.
[2]
[2]Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, appena cio' potra' farsi, le leggi o i regolamenti che gia' fossero stati o venissero promulgati nei loro Stati in esecuzione della disposizione che precede.
Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 2008 al 22 dicembre 2008. 79 parole tolte, 58 parole aggiunte in 5 capoversi.
Letolto: disposizioni della presente Convenzione saranno applicate rispetto a tutti gl'interessati quando tutte le navi in causa appartengano agli Stati delleaggiunto: Alte Parti contraenti la cui legislazione non reprima l'infrazione all'articolo che precede, s'impegnano a prendere o a proporre ai rispettivi corpi legislativi le misure necessarie perche' tale infrazione sia repressa.
aggiunto: Le Alte Parti contraentitolto: e negli altri casi previsti dalle leggi nazionali.
tolto: Resta inteso tuttavia:
tolto: 1° Che, rispetto agl'interessati appartenenti ad uno Stato non contraente, l'applicazione delle dette disposizioni potra' essere subordinata da ciascuno degli Stati contraenti alla condizione della reciprocita';
tolto: 2° Che allorche' tutti gli interessati appartengano al medesimo Stato del Tribunale adito, sara' applicabile la legge nazionale e non la Convenzioneaggiunto: si comunicheranno, appena cio' potra' farsi, le leggi o i regolamenti che gia' fossero stati o venissero promulgati nei loro Stati in esecuzione della disposizione che precede.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.