[1]Ogni convenzione di assistenza e di salvataggio stipulata al momento e sotto l'influenza del pericolo puo', a richiesta di una delle parti, essere annullata o modificata dall'autorita' giudiziaria, se questa ritenga che le condizioni convenute non sono eque.

[2]In tutti i casi, allorche' sia provato che il consenso di una delle parti fu viziato da dolo o reticenza, oppure allorche' il compenso sia, in modo eccessivo in un senso o nell'altro, sproporzionato al servizio reso, la convenzione puo' essere annullata o modificata dall'Autorita' giudiziaria a richiesta della parte interessata.

Testo vigente dal 19 giugno 2009

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 giugno 2009

Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 2008 al 22 dicembre 2008. 109 parole tolte, 89 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Le azioni per risarcimento di danni si prescrivono in due anni dalla data dell'accidente.

tolto: Il termine per intentare le azioni in ricorso ammesse dal comma 3 dell'art. 4 e' di un anno. Questa prescrizione non decorre se non dal giorno del pagamento.

tolto: Le cause di sospensione e di interruzione di queste prescrizioni sono determinate dalla legge del Tribunale investito della azioneaggiunto: Ogni convenzione di assistenza e di salvataggio stipulata al momento e sotto l'influenza del pericolo puo', a richiesta di una delle parti, essere annullata o modificata dall'autorita' giudiziaria, se questa ritenga che le condizioni convenute non sono eque.

tolto: Le Alte Parti contraenti si riservano il diritto di ammettere nelle loro legislazioni, come prorogante i termini qui sopra fissati, il fatto che la nave convenuta non ha potuto essere sequestrata nelle acque territoriali dello Stato nel quale l'attore ha il suo domicilio od il suo principale stabilimentoaggiunto: In tutti i casi, allorche' sia provato che il consenso di una delle parti fu viziato da dolo o reticenza, oppure allorche' il compenso sia, in modo eccessivo in un senso o nell'altro, sproporzionato al servizio reso, la convenzione puo' essere annullata o modificata dall'Autorita' giudiziaria a richiesta della parte interessata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-12;606~art7 · fonte del testo