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La presente Convenzione si estende al risarcimento dei danni che, o per esecuzione od omissione di una manovra, o per inosservanza dei regolamenti, una nave ha cagionato, sia ad un'altra nave, sia alle cose o persone trovantisi a bordo, anche quando non vi sia stato urto.

Testo in vigore dal 20 giugno 1913 al 20 giugno 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-06-12;606~art13 · fonte del testo