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[1]Nel caso in cui alcuna delle Alte Parti contraenti denunziasse la presente Convenzione, la denunzia non produrra' i suoi effetti se non un anno dopo il giorno in cui fosse stata notificata al Governo belga e la Convenzione rimarra' in vigore fra le altre Parti contraenti.
[2]Articolo addizionale.
[3]A deroga del precedente art. 16, rimane inteso che la disposizione dell'art. 5 che fissa la responsabilita' nel caso in cui l'urto sia stato cagionato per colpa di un pilota obbligatorio, non entrera' di pieno diritto in vigore se non quando le Alte Parti contraenti si saranno messe d'accordo sulla limitazione della responsabilita' dei proprietari di navi.
[4]In fede di che i Plenipotenziari delle rispettive Alte Parti contraenti hanno sottoscritto la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
[5]Fatto a Bruxelles, in un solo esemplare, addi' 23 settembre 1910.
[6]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo in vigore dal 20 giugno 1913 al 20 giugno 1913
