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[1]Se l'urto e' fortuito, se e' dovuto ad un caso di forza maggiore o se vi e' dubbio sulle cause di esso, i danni sono sopportati da coloro che li hanno subiti.

[2]Questa disposizione rimane applicabile nel caso in cui le navi, oppure una di esse, si trovino all'ancoraggio al momento dell'urto.

Testo in vigore dal 22 dicembre 2008 al 22 dicembre 2008

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 20 giugno 1913 al 20 giugno 1913.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1913-06-12;606~art2 · fonte del testo