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[1]Se l'urto e' fortuito, se e' dovuto ad un caso di forza maggiore o se vi e' dubbio sulle cause di esso, i danni sono sopportati da coloro che li hanno subiti.
[2]Questa disposizione rimane applicabile nel caso in cui le navi, oppure una di esse, si trovino all'ancoraggio al momento dell'urto.
Testo in vigore dal 22 dicembre 2008 al 22 dicembre 2008
