[1]L'ammontare del compenso e' fissato per accordo tra le parti, e, in mancanza, dall'Autorita' giudiziaria.

[2]Lo stesso vale per la proporzione in cui questo compenso deve essere ripartito fra i salvatori.

[3]La ripartizione fra il proprietario, il capitano e le altre persone al servizio di ciascuna delle navi salvatrici sara' regolata dalla legge nazionale della nave.

Testo vigente dal 19 giugno 2009

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 giugno 2009

Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 2008 al 22 dicembre 2008. 32 parole tolte, 56 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: L'azione per risarcimento dei danni sofferti a causa di un urto non e' subordinata a protesto ne' ad altra formalita' specialeaggiunto: L'ammontare del compenso e' fissato per accordo tra le parti, e, in mancanza, dall'Autorita' giudiziaria.

aggiunto: Lo stesso vale per la proporzione in cui questo compenso deve essere ripartito fra i salvatori.

tolto: Non vi ha presunzione legale di colpa quanto alla responsabilita' dell'urtoaggiunto: La ripartizione fra il proprietario, il capitano e le altre persone al servizio di ciascuna delle navi salvatrici sara' regolata dalla legge nazionale della nave.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-12;606~art6 · fonte del testo