[1]L'ammontare del compenso e' fissato per accordo tra le parti, e, in mancanza, dall'Autorita' giudiziaria.
[2]Lo stesso vale per la proporzione in cui questo compenso deve essere ripartito fra i salvatori.
[3]La ripartizione fra il proprietario, il capitano e le altre persone al servizio di ciascuna delle navi salvatrici sara' regolata dalla legge nazionale della nave.
Testo vigente dal 19 giugno 2009
