Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 giugno 1913 al 20 giugno 1913. Leggi il testo vigente →

[1]L'azione per risarcimento dei danni sofferti a causa di un urto non e' subordinata a protesto ne' ad altra formalita' speciale.

[2]Non vi ha presunzione legale di colpa quanto alla responsabilita' dell'urto.

Testo in vigore dal 20 giugno 1913 al 20 giugno 1913

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-12;606~art6 · fonte del testo