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[1]Le azioni per risarcimento di danni si prescrivono in due anni dalla data dell'accidente.

[2]Il termine per intentare le azioni in ricorso ammesse dal comma 3 dell'art. 4 e' di un anno. Questa prescrizione non decorre se non dal giorno del pagamento.

[3]Le cause di sospensione e di interruzione di queste prescrizioni sono determinate dalla legge del Tribunale investito della azione.

[4]Le Alte Parti contraenti si riservano il diritto di ammettere nelle loro legislazioni, come prorogante i termini qui sopra fissati, il fatto che la nave convenuta non ha potuto essere sequestrata nelle acque territoriali dello Stato nel quale l'attore ha il suo domicilio od il suo principale stabilimento.

Testo in vigore dal 20 giugno 1913 al 20 giugno 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-06-12;606~art7 · fonte del testo