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[1]Le azioni per risarcimento di danni si prescrivono in due anni dalla data dell'accidente.

[2]Il termine per intentare le azioni in ricorso ammesse dal comma 3 dell'art. 4 e' di un anno. Questa prescrizione non decorre se non dal giorno del pagamento.

[3]Le cause di sospensione e di interruzione di queste prescrizioni sono determinate dalla legge del Tribunale investito della azione.

[4]Le Alte Parti contraenti si riservano il diritto di ammettere nelle loro legislazioni, come prorogante i termini qui sopra fissati, il fatto che la nave convenuta non ha potuto essere sequestrata nelle acque territoriali dello Stato nel quale l'attore ha il suo domicilio od il suo principale stabilimento.

Testo in vigore dal 22 dicembre 2008 al 22 dicembre 2008

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 20 giugno 1913 al 20 giugno 1913.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1913-06-12;606~art7 · fonte del testo