Art. 17 (Convenzione)
L'esecuzione degli impegni reciproci contenuti nella presente Convenzione e' subordinata, in quanto cio' sia necessario, al compimento delle formalita' e delle regole fissate dalle leggi costituzionali di quelli fra i paesi contraenti, che sono tenuti a promuoverne l'applicazione, cio' che essi s'impegnano a fare nel piu' breve tempo possibile.
Testo vigente dal 19 aprile 1913
