L'esecuzione degli impegni reciproci contenuti nella presente Convenzione e' subordinata, in quanto cio' sia necessario, al compimento delle formalita' e delle regole fissate dalle leggi costituzionali di quelli fra i paesi contraenti, che sono tenuti a promuoverne l'applicazione, cio' che essi s'impegnano a fare nel piu' breve tempo possibile.

Testo vigente dal 19 aprile 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-04-06;285~convenzione-art17 · fonte del testo