[1]La presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo lo scambio delle ratifiche e restera' in vigore per un tempo indeterminato, fino a che sia spirato un anno dal giorno in cui ne sara' stata fatta denunzia.

[2]Questa denunzia sara' diretta al Governo della Confederazione Svizzera. Essa non avra' effetto che relativamente al paese che l'avra' fatta, restando la Convenzione in vigore per gli altri paesi dell'Unione.

Testo vigente dal 22 ottobre 1914

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urn:nir:stato:legge:1914-10-04;1114~art29 · fonte del testo