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[1]Per gli Istituti di belle arti di Bologna, Firenze, Lucca, Modena, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Venezia; per le Accademie di belle arti di Carrara, di Milano, di Torino; per lo stabilimento teorico-pratico di belle arti di Massa; per la scuola di disegno in Reggio Emilia; per i Conservatori di musica di Milano, Napoli, Palermo e Parma; per l'Istituto musicale di Firenze; per il liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, in quanto concerne lo stipendio del direttore a carico dello Stato; per le scuole di recitazione di Firenze e di Roma, sono approvati i rispettivi ruoli organici del personale insegnante e il ruolo comune del personale amministrativo, disciplinare e di servizio, secondo le tabelle A, B, C, annesse alla presente legge.

[2]E' istituita una Commissione permanente per le arti musicale e drammatica, composta di dieci consiglieri oltre due supplenti. La Commissione permanente e' ripartita in due sezioni, la prima per la musica, la seconda per l'arte drammatica. Ciascuna sezione e' composta di cinque consiglieri e di un supplente, nominati dal ministro.

Testo in vigore dal 16 luglio 1912 al 19 febbraio 1916

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urn:nir:stato:legge:1912-07-06;734~art1 · fonte del testo