Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1918 al 25 gennaio 1923. Leggi il testo vigente →
[1]Gli insegnanti degli istituti di bello arti e di musica, quando abbiano compiuto il 70° anno di eta', saranno collocati a riposo.
[2]L'insegnante potra' essere collocato a riposo anche dopo 30 anni di servizio, e pur non avendo raggiunto il 70° anno di eta', quando, a giudizio della III sezione del Consiglio superiore per le antichita' e belle arti, o della competente sezione della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica, non sia piu' idoneo all'insegnamento.
[3]L'insegnante collocato a riposo potra' essere nominato professore emerito, quando abbia acquistato speciali benemerenze.
[4]10
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 872
10Il Decreto Luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 872 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il disposto dell'art. 18 della legge 6 luglio 1912, n. 734, cessa di aver vigore per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace".
Testo in vigore dal 21 luglio 1918 al 25 gennaio 1923
