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[1]Gli insegnanti degli istituti di bello arti e di musica, quando abbiano compiuto il 70° anno di eta', saranno collocati a riposo.

[2]L'insegnante potra' essere collocato a riposo anche dopo 30 anni di servizio, e pur non avendo raggiunto il 70° anno di eta', quando, a giudizio della III sezione del Consiglio superiore per le antichita' e belle arti, o della competente sezione della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica, non sia piu' idoneo all'insegnamento.

[3]L'insegnante collocato a riposo potra' essere nominato professore emerito, quando abbia acquistato speciali benemerenze.

Testo in vigore dal 16 luglio 1912 al 21 luglio 1918

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urn:nir:stato:legge:1912-07-06;734~art18 · fonte del testo