Art. 19

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 maggio 1885 al 7 settembre 1921. Leggi il testo vigente →

[1]Sono obbligatorie pei comuni, o per le associazioni di comuni che abbiano interesse al miglioramento ed alla conservazione dei porti di quarta classe, le spese:

[2]1° per il mantenimento dei porti naturali o difesi da moli o da scogliere e di tutte quelle altre opere d'arte che servono a facilitare l'approdo ed a rendere sicuro l'ancoraggio nei porti e nelle spiaggie;

[3]2° per il mantenimento delle calate, banchine, sbarcatoi, delle boe e colonnette per ormeggiare e tonneggiare i bastimenti, nonche' delle torri, degli apparecchi lenticolari ed altri ordigni per l'illuminazione dei porti e dei moli e delle banchine dei medesimi; 3° potranno essere dichiarate inoltre obbligatorie le spese per la costruzione di opere nuove, il cui costo non ecceda lire 100,000 quando, dopo udito il parere della Commissione locale e di quella permanente per le opere dei porti, spiaggie e fari, del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e delle Deputazioni provinciali, siano dal Ministero dei Lavori Pubblici riconosciute necessarie per rendere facile l'approdo, sicuro l'ancoraggio, agevole lo sbarco ed imbarco delle merci, o per il collocamento di fari e fanali occorrenti a fare riconoscere il porto e la sua entrata.

Testo vigente dal 27 maggio 1885 al 7 settembre 1921 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095~art19 · fonte su Normattiva