Art. 35
[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239)
[2]Con decreto del ministro dell'interno, di concerto col ministro per le terre liberate dal nemico, saranno determinate le autorita' che nelle regioni, le quali saranno annesse, eserciteranno le attribuzioni di cui agli articoli 24, 25, 26 e 30.
Testo vigente dal 2 aprile 1919, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva