Art. 46

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[1](Art. 40, lett. b, legge 2 gennaio 1910, n. 9 e 169 e 170 legge 20 marzo 1865, allegato F).

[2]Sono esercitate dal Ministero dei lavori pubblici, pei Corsi d'acqua navigabili, oltre le facolta' stabilite nell'art. 170 della legge 20 marzo 1865, allegato F, anche quelle attribuite al prefetto dell'art. 169 della legge stessa.

Testo vigente dal 6 settembre 1913 al 24 dicembre 1921 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art46 · fonte su Normattiva