Art. 46
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[1](Art. 40, lett. b, legge 2 gennaio 1910, n. 9 e 169 e 170 legge 20 marzo 1865, allegato F).
[2]Sono esercitate dal Ministero dei lavori pubblici, pei Corsi d'acqua navigabili, oltre le facolta' stabilite nell'art. 170 della legge 20 marzo 1865, allegato F, anche quelle attribuite al prefetto dell'art. 169 della legge stessa. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 19 novembre 1921, n. 1688
4Il Regio Decreto 19 novembre 1921, n. 1688 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli articoli 97, 98 e 99 del testo unico di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523 e dall'articolo 46 del testo unico di legge sulla navigazione e sulla fluttuazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazione di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Resta ferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici qualora le opere delle quali si chiede l'autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l'esercizio della navigazione o anche modifichino la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di 2ª categoria".
Testo vigente dal 24 dicembre 1921 al 14 novembre 1962 · versione 4 su Normattiva