Art. 20
Testo unico-art. 20 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Testo unico-art. 20 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CREDITO FONDIARIO - ESPROPRIAZIONE A CARICO DI IMMOBILI IPOTECATI - AVENTI CAUSA DEL MUTUATARIO ORIGINARIO - DIRITTO AD ESSERE AVVISATI DELL'ESPROPRIAZIONE ANCHE SE NON ABBIANO NOTIFICATO GIUDIZIALMENTE ALL'ISTITUTO A QUAL TITOLO SONO SOTTENTRATI NEL POSSESSO O GODIMENTO DEL FONDO NONCHE' QUANDO, IN MANCANZA DI TALE AVVISO, SIANO INTERVENUTI NEL GIUDIZIO A CHIEDERE LA LIBERAZIONE DALL'IPOTECA E QUINDI AD ESIGERE, A TAL FINE, DA PARTE DELL'ISTITUTO, IL DEPOSITO DELLO SCHEMA DI FRAZIONAMENTO DEL MUTUO - MANCATA PREVISIONE - QUESTIONI SOLLEVATE AL RIGUARDO, PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, DA GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER PRETESO DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DELLO STESSO - REIEZIONE.
Le questioni sollevate, per violazione del diritto di difesa, nei confronti dell'art. 20, commi quarto e quinto, del testo unico delle leggi sul credito fondiario (r.d. 16 luglio 1905, n. 646), riguardo all'espropriazione di immobili ipotecati, per la mancata previsione del diritto degli aventi causa del mutuatario originario, anche quando non abbiano notificato giudizialmente all'istituto procedente - come prescritto dal primo comma del medesimo articolo - a qual titolo sono sottentrati nel possesso o godimento del fondo, ad essere avvisati, ai sensi dell'art. 498, cod. proc. civ., dell'espropriazione ed inoltre, quando, in mancanza di tale avviso, siano intervenuti nel giudizio, a chiedere la liberazione dall'ipoteca e ad esigere, a tal fine, il deposito, da parte dell'istituto, del piano di frazionamento del mutuo, attengono alla disciplina del processo esecutivo. E' percio' incontestabile la legittimazione del giudice dell'esecuzione a promuovere l'incidente di costituzionalita', dovendo senz'altro escludersi che con l'intervento, nel caso, di alcuni aventi causa del mutuatario originario si sia realizzata - come sostenuto dal Credito fondiario e industriale FONSPA in eccezione di inammissibilita' avanzata in proposito - una forma di opposizione che comporti la prosecuzione del processo dinanzi ad altro giudice.
CREDITO FONDIARIO - ESPROPRIAZIONE A CARICO DI IMMOBILI IPOTECATI - AVENTI CAUSA DEL MUTUATARIO ORIGINARIO - OBBLIGO DI AVVISO AD ESSI AI SENSI DELL'ART. 498, COD. PROC. CIV., ANCHE IN MANCANZA DELLA PRESCRITTA PREVIA NOTIFICA ALL'ISTITUTO CIRCA IL TITOLO DEL LORO POSSESSO O GODIMENTO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - V., per tutte la sent. n. 249/1984.
CREDITO FONDIARIO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE A CARICO DI IMMOBILI IPOTECATI - AVENTI CAUSA INTERVENUTI NELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA - DIRITTO DI RICHIEDERE LA LIBERAZIONE DALL'IPOTECA DEGLI IMMOBILI DI LORO PROPRIETA' E DI ESIGERE, A TAL FINE, IL DEPOSITO, DA PARTE DELL'ISTITUTO PROCEDENTE, DELLO SCHEMA DI FRAZIONAMENTO DEL MUTUO - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INCONFERENZA DEL PARAMETRO INVOCATO E RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA COMPORTANTE SCELTE DISCREZIONALI DI COMPETENZA DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
La questione di legittimita' costituzionale per violazione del diritto di difesa, sollevata, nei confronti dell'art. 20, quinto comma, r.d. n. 646 del 1905, nella parte in cui non prevede che gli aventi causa intervenuti nella procedura espropriativa possano chiedere la liberazione degli immobili di loro proprieta' dall'ipoteca e che, a tal fine, il giudice dell'esecuzione ordini all'istituto procedente di depositare lo schema di frazionamento del mutuo, consentendo il frazionamento medesimo, tende ad una modifica della disciplina sostanziale dei due istituti, del credito fondiario e dell'ipoteca, che e' estranea alle norme denunziate - aventi natura processuale e non sostanziale - con conseguente inconferenza del richiamo al diritto di difesa, e che esula comunque dai poteri della Corte in quanto comporta una serie di scelte discrezionali di competenza del legislatore. Come del resto dimostra il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - sopravvenuto nelle more del giudizio - che all'art. 39, sesto comma, contempla il diritto al detto frazionamento escludendo, fra l'altro, i procedimenti esecutivi in corso, ai quali continuano ad applicarsi le norme precedenti. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 20, quinto comma, del r.d. 16 luglio 1905, n. 646).
CREDITO FONDIARIO - ESPROPRIAZIONE FORZATA DEL FONDO IPOTECATO - ONERE DEI SUCCESSORI A TITOLO UNIVERSALE O PARTICOLARE DEL DEBITORE DI NOTIFICARE ALL'ISTITUTO DI CREDITO IL TITOLO DI ACQUISTO - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE NEI CONFRONTI DEL SOLO DEBITORE ISCRITTO IN CASO DI INADEMPIMENTO DI TALE ONERE - INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA DEI SUCCESSORI DEL DEBITORE IPOTECATO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non puo' ritenersi lesiva del diritto di difesa la possibilita' concessa all'istituto mutuante, dall'art. 20, commi quarto e quinto, del r.d. 16 luglio 1905, n. 646, in deroga alle norme dell'art. 602 cod. proc. civ., di promuovere l'espropriazione forzata del fondo ipotecato, nei soli confronti del debitore che ha beneficiato del mutuo, senza darne avviso anche ai successori ed aventi causa del debitore, a meno che questi, a loro volta, non abbiano in precedenza notificato all'istituto il loro subentro nel possesso dell'immobile. La eventuale mancata partecipazione al processo esecutivo dei terzi acquirenti dipende infatti dall'inosservanza di un onere, quale la richiesta previa notifica, di facile adempimento, data la agevole rilevazione dell'esistenza dell'ipoteca. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, commi quarto e quinto, del r.d. 16 luglio 1905, n. 646, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - Con decisioni di non fondatezza e, successivamente, di manifesta infondatezza, di identiche questioni: S. nn. 61/1968 e 249/1984 e O. n. 125/1987.
PROCESSO CIVILE - CREDITO FONDIARIO - AZIONE ESECUTIVA - PROPONIBILITA' NEI CONFRONTI DELL'ORIGINARIO DEBITORE, ANCHE SE DECEDUTO, IN CASO DI OMESSA NOTIFICA, DA PARTE DEGLI EREDI ALL'ISTITUTO PROCEDENTE, DEL LORO SUBENTRO NEL POSSESSO O NEL GODIMENTO DEL FONDO - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA NORMA DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, CIRCA IL DIRITTO DEL CONVENUTO AD ESSERE INFORMATO DI OGNI AZIONE PROMOSSA A SUO CARICO - CONSEGUENTE RITENUTA LESIONE DELL'ART. 10 COST. - INSUSSISTENZA - ESTRANEITA' AL DETTATO COSTITUZIONALE DELLE NORME PATTIZIE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Le norme internazionali pattizie, quale l'invocato art. 6, paragrafo 3, lettera a, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, fuoriescono dall'ambito di operativita' dell'art. 10 della Costituzione che puo' avere ad oggetto soltanto norme di carattere consuetudinario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, quarto comma, r.d. 16 luglio 1905, n. 646, sollevata in riferimento all'art. 10, primo comma, Cost.). - Riguardo all'art. 10 Cost. ved. sent. nn. 32/1960, 69/1976, 48/1979, 96/1982, 323/1989 e 364/1989, e in particolare, 104/1969, 188/1980, 91/1986, 153/1987, 315/1990.
CREDITO FONDIARIO - ESECUZIONE FORZATA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - ESECUZIONE IN DANNO DEL DEBITORE ISCRITTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione gia` dichiarata non fondata, se non siano proposti argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 20 del R.D. 16 luglio 1905, n. 646, nella parte in cui consente all'Istituto mutuante di espropriare l'immobile gravato da garanzia ipotecaria e di compiere tutti gli atti inerenti nei confronti del "debitore iscritto", cioe` del debitore che ha beneficiato del mutuo, e cio` anche se, nel frattempo, questi abbia venduto il bene, sollevata per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost.). - cfr. S. n. 249 del 1984. - v. S. n. 249/1984 e 189/1986.
CREDITO FONDIARIO - ESPROPRIAZIONE A CARICO DEL FONDO IMMOBILIARE - SUCCESSORI A TITOLO UNIVERSALE O PARTICOLARE DEL DEBITORE - OMESSA NOTIFICA GIUDIZIALE DEL TITOLO DI ACQUISTO ALL'ISTITUTO DI CREDITO - ASSERITO PRIVILEGIO DEGLI ENTI ESERCENTI IL CREDITO FONDIARIO RISPETTO ALLA GENERALITA' DEI CREDITORI IPOTECARI - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La tutela costituzionale apprestata dall'art. 24 Cost. non e' incompatibile con l'imposizione di oneri e condizioni purche' collegati a situazione di agevole rilevazione (l'esistenza di un'ipoteca) e di facile adempimento (la notificazione del subentro successore a titolo universale o particolare nelle titolarita' del bene ipotecato). Ne' giova elencare gli inconvenienti che deriverebbero all'attuale proprietario del bene ipotecato dalla mancata partecipazione al processo esecutivo, dipendendo tali inconvenienti dalla inosservanza di un non pesante dovere. Ne' puo' addursi la violazione del principio di eguaglianza richiamando gli ingiustificati privilegi di cui godono gli enti esercenti il credito fondiario rispetto alla genericita' dei creditori ipotecari, e la situazione di particolare soggezione in cui si trovano gli aventi causa del debitore di istituto di credito fondiario rispetto a qualsiasi altro debitore ipotecario, dato che le speciali garanzie assicurate agli istituti di credito fondiario rispondono a particolari esigenze del settore. Non sono, pertanto fondate - in riferimento agli artt. 3 comma primo e 24 comma secondo Cost. - le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 20 del R.D. 16 luglio 1905 n. 646, il quale impone ai successori a titolo universale o particolare del debitore ed agli aventi causa l'onere della notifica all'istituto di credito fondiario del subentro nel possesso e godimento del fondo ipotecato, in difetto della quale l'istituto potra' procedere alla esecuzione ugualmente nei confronti del debitore iscritto (a prescindere dalla chiamata in giudizio dei subentrati). - V. Sent. n. 166/1963 - " " 112/1964 - " " 61/1968 - " " 211/1976
DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA - NON RIENTRA TRA GLI INTERESSI TUTELATI DEL DEFUNTO.
Tra gli interessi della persona defunta oggetto di tutela non rientra il diritto di difesa di cui all'art. 24, comma secondo della Costituzione.
DIRITTO DI DIFESA - T.U. 16 LUGLIO 1905, N. 646, ART. 20, IN MATERIA DI CREDITO FONDIARIO - NON VIOLA L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE.
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, commi quarto e quinto, del T.U. delle leggi sul credito fondiario, approvato con R.D. 16 luglio 1905, n. 646, secondo cui l'istituto di credito fondiario puo' iniziare o proseguire l'espropriazione immobiliare a carico del debitore originariamente iscritto, ancorche' questi sia deceduto o abbia trasferito il bene ad altro soggetto. Infatti, premesso che il problema della titolarita' del diritto di difesa si pone non gia' nei confronti del debitore deceduto, bensi', in ipotesi, nei confronti del successore, questi trova sufficienti garanzie nel sistema della legge che, da un lato, predispone un particolare meccanismo che consente al successore del bene espropriando di diventare destinatario degli atti, e che, dall'altro, e' coordinato con le norme generali del processo di esecuzione, con la conseguenza che, in attuazione di queste, l'espropriato puo' far valere tutte le ragioni che eventualmente sussistano in suo favore.
DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE ART. 24 - LIMITAZIONI ATTINENTI A MODALITA' DI ESERCIZIO - LEGITTIMITA' - R.D. 16 LUGLIO 1905, N. 646, ART. 20, IN MATERIA DI CREDITO FONDIARIO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Le limitazioni che l'art. 20 del T.U. sul credito fondiario approvato con R.D. 16 luglio 1905, n. 646 pone all'esercizio del diritto di difesa dell'esecutato nel corso del procedimento esecutivo, non costituiscono violazione dell'art. 24, comma secondo, della Costituzione, in quanto attengono a modalita' di esercizio di tale diritto, strutturate in modo particolare, al fine di garantire e tutelare esigenze generali e pubbliche che presiedono allo svolgimento dell'attivita' di credito fondiario.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara: 1) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, quinto comma, del regio decreto 16 luglio 1905 n. 646 (Testo unico delle leggi sul credito fondiario) sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Ivrea con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) la…
ECLI:IT:COST:1993:467 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, quarto comma, regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 (Approvazione del testo unico delle leggi sul credito fondiario), sollevata in riferimento all'art. 10, primo comma, della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Vigevano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.…
ECLI:IT:COST:1991:496 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4 e 5, del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 (Testo unico delle leggi sul credito fondiario), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede del…
ECLI:IT:COST:1991:184 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 (Testo unico delle leggi sul credito fondiario), sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palaz…
ECLI:IT:COST:1987:125 · leggi il testo integrale
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecce e dal Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecco con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, ne…
ECLI:IT:COST:1984:249 · leggi il testo integrale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, commi quarto e quinto, del T.U. delle leggi sul credito fondiario, approvato con il R.D. 16 luglio 1905, n. 646, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consul…
ECLI:IT:COST:1968:61 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 1
Testo unico-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133…
Art. 2
Testo unico-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133…
Art. 3
Testo unico-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133…
Art. 4
Testo unico-art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133…
Art. 5
Testo unico-art. 5 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133…
Art. 6
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-07-16;646~art20 · fonte su Normattiva