Art. 11
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[1](Art. 6 legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 31, legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 19, convenzione 28 novembre 1896, gia' citata - Art. 13, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 7, 8 e 9, legge 3 marzo 1898, n. 47 - Art. 2, legge 16 febbraio 1899, n. 45 - Art. 4, legge 27 dicembre 1903, n. 499 - Art. 19, legge 7 luglio 1905, n. 350).
[2]La riserva degli Istituti di emissione non puo' essere inferiore al 40 per cento della circolazione nel limite normale di cui all'articolo 6.
[3]La parte metallica e' costituita di moneta legale italiana metallica, di monete estere ammesse a corso legale nel Regno e di verghe di oro e deve essere composta almeno per tre quarti in oro.
[4]Le monete divisionali d'argento possono essere imputate nella riserva metallica degli Istituti di emissione soltanto fino al 2 per cento dell'ammontare della medesima.
[5]A far parte della riserva nella misura del 40 per cento anzidetta sono ammessi:
[6]1° cambiali sull'estero con firme di prim'ordine, riconosciute come tali anche dal Ministero del tesoro;
[7]2° certificati di somme depositate in conto corrente all'estero presso le grandi Banche di emissione o presso i banchieri e le Banche corrispondenti del tesoro;
[8]3° buoni del tesoro britannico e, in generale, buoni del tesoro di Stati forestieri a scadenza anche superiore ai tre mesi, salvo il disposto del capoverso dell'art. 14;
[9]nei limiti seguenti:
[10]per la Banca d'Italia, sino all'11 per cento;
[11]per il Banco di Napoli, sino al 15 per cento, salvo il disposto dell'art. 13, a condizione pero' che l'8 per cento sia impiegato esclusivamente in buoni del tesoro di Stati forestieri;
[12]per il Banco di Sicilia, sino al 15 per cento.
[13]Le cambiali, i certificati e i buoni del tesoro predetti devono essere pagabili in oro o in valuta a pieno titolo dell'Unione monetaria latina.
[14]I certificati di somme depositate in conto corrente all'estero non possono, in nessun caso, rappresentare un valore superiore al 3.50 per cento dalla circolazione suddetta.
Testo vigente dal 27 maggio 1910 al 5 giugno 1916 · versione 0 su Normattiva