Art. 11
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[1](Art. 6 legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 31, legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 19, convenzione 28 novembre 1896, gia' citata - Art. 13, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 7, 8 e 9, legge 3 marzo 1898, n. 47 - Art. 2, legge 16 febbraio 1899, n. 45 - Art. 4, legge 27 dicembre 1903, n. 499 - Art. 19, legge 7 luglio 1905, n. 350).
[2]La riserva degli Istituti di emissione non puo' essere inferiore al 40 per cento della circolazione nel limite normale di cui all'articolo 6.
[3]La parte metallica e' costituita di moneta legale italiana metallica, di monete estere ammesse a corso legale nel Regno e di verghe di oro e deve essere composta almeno per tre quarti in oro.
[4]Le monete divisionali d'argento possono essere imputate nella riserva metallica degli Istituti di emissione soltanto fino al 2 per cento dell'ammontare della medesima.
[5]A far parte della riserva nella misura del 40 per cento anzidetta sono ammessi:
[6]1° cambiali sull'estero con firme di prim'ordine, riconosciute come tali anche dal Ministero del tesoro;
[7]2° certificati di somme depositate in conto corrente all'estero presso le grandi Banche di emissione o presso i banchieri e le Banche corrispondenti del tesoro;
[8]3° buoni del tesoro britannico e, in generale, buoni del tesoro di Stati forestieri a scadenza anche superiore ai tre mesi, salvo il disposto del capoverso dell'art. 14;
[9]nei limiti seguenti:
[10]per la Banca d'Italia, sino all'11 per cento;
[11]per il Banco di Napoli, sino al 15 per cento, salvo il disposto dell'art. 13, a condizione pero' che l'8 per cento sia impiegato esclusivamente in buoni del tesoro di Stati forestieri;
[13]Le cambiali, i certificati e i buoni del tesoro predetti devono essere pagabili in oro o in valuta a pieno titolo dell'Unione monetaria latina.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 4 giugno 1916, n. 675
13Il Decreto Luogotenenziale 4 giugno 1916, n. 675 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "La quota della riserva che puo' essere impiegata, ai sensi dell'art. 11 della citata legge bancaria, in cambiali sull'estero, in Buoni del tesoro di Stati forestieri, e in certificati di somme depositate in conto corrente all'estero presso le grandi Banche di emissione o presso i banchieri e le Banche corrispondenti del tesoro, e' stabilita, anche per la Banca d'Italia, nella proporzione fissata per i Banchi di Napoli e di Sicilia. I detti certificati di somme depositate in conto corrente all'estero possono essere compresi nella riserva dei tre Istituti di emissione per un valore superiore a quello indicato nell'ultimo capoverso del citato articolo 11". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica si applica per l'intera durata della guerra.
Regio Decreto 7 novembre 1920, n. 1717
17Il Regio Decreto 7 novembre 1920, n. 1717, nel modificare l'art. 1 del Decreto Luogotenenziale 4 giugno 1916, n. 675, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogata sino al 30 aprile 1921 l'efficacia dei seguenti decreti: [...] Decreto Luogotenenziale 4 giugno 1916, n. 675, per modificazione dell'art. 11 della legge bancaria 28 aprile 1910, n. 204, riguardante le riserve equiparate degli Istituti di emissione".
Testo vigente dal 26 dicembre 1920 al 18 giugno 1921 · versione 17 su Normattiva