Art. 135

[1](Art. 18, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9, e art. 10 della legge medesima).

[2]Le norme per l'esecuzione degli articoli 12, 15, 80 a 82, 84, 87 e 89, intese ad assicurare la piu' rigorosa gestione amministrativa del Banco di Napoli e del suo Credito fondiario, a disciplinarne il riscontro dei bilanci e a sancire l'obbligo di non aprire fidi che agli inscritti negli appositi elenchi denominati castelletti, e per somme non superiori a quelle prefisse negli elenchi medesimi, sono stabilite con regolamento approvato con R. decreto (1).

[3]Con tale decreto e' anche provveduto all'istituzione di un ispettore permanente del Ministero del tesoro, per la liquidazione del Credito fondiario e per la rigorosa osservanza di tutte le discipline emanate a garantire i provvedimenti relativi al Credito fondiario medesimo.

[4]Con altro decreto Reale (2) sono fissate le norme per accordi fra il Banco di Napoli e gli altri Istituti di emissione, per lo scambio reciproco delle notizie riguardanti i fidi conceduti ad una stessa ditta.

[5]Il regolamento del Banco di Napoli (3) nella parte riguardante il personale, determina la responsabilita' dei funzionari di ogni grado e le relative sanzioni, all'infuori dei casi contemplati dagli articoli 138, 139 e 140.

[6]--------------------

[7](1) R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, modificato con R. decreto 19 novembre 1905, n. 553.

[8](2) R. decreto 1° giugno 1897, n. 172.

[9](3) Approvato con R. decreto 2 agosto 1903, n. 529.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art135 · fonte su Normattiva