Art. 11
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[1]Nelle borse, in cui si contrattano valori pubblici, sono ammessi di diritto alla quotazione:
[2]1° i titoli del debito pubblico;
[3]2° i titoli garantiti dallo Stato;
[4]3° le cartelle di credito fondiario italiano;
[5]4° i titoli emessi dalle provincie e dai comuni colle norme che saranno determinate nel regolamento;
[6]5° i titoli cambiari.
[7]I titoli degli enti morali, le merci e le derrate sono ammesse alla quotazione con deliberazione della Camera di commercio, sentita la Deputazione ed il Sindacato di borsa.
Testo in vigore dal 14 aprile 1913 al 1 luglio 1998
