Art. 22
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[1]Le condizioni richieste perche' la Camera di commercio, udito il parere della deputazione di Borsa e del sindacato dei mediatori, possa inscrivere nel ruolo degli agenti di cambio coloro che ne fanno domanda, sono:
[2]1° eta' non inferiore ai venticinque anni compiuti e godimento dei diritti civili e politici;
[3]2° immunita' penale, da provarsi mediante certificato negativo del casellario giudiziario;
[4]3° notoria moralita' e correttezza commerciale, questa ultima attestata dalla Camera di commercio;
[5]4° idoneita' all'esercizio della professione di agente di cambio da provarsi:
- a)con la licenza di liceo, di Istituto tecnico o nautico, o di una scuola media di commercio, ovvero con altro titolo equivalente, ancorche' rilasciato da una scuola estera riconosciuta nel Regno;
- b)con un certificato di tirocinio pratico compiuto per un triennio presso una Banca che opera in Borsa o per un biennio almeno presso un agente di cambio;
- c)con un esame pratico, da farsi secondo le norme stabilite dalla Camera di commercio nel regolamento, di cui all'art. 67;
[6]5° deposito cauzionale da determinarsi nel regolamento predetto, nei limiti da L. 30.000 a L. 100.000. L'ammontare delle cauzioni per le singole Borse e' determinato per decreto Reale.
[7]Sono dispensati dal subire la prova di esame indicata dalla lettera c) del n. 4 coloro che siano muniti di diploma rilasciato da una Universita' del Regno o da altro Istituto d'istruzione superiore.
[8]La Camera di commercio, con deliberazione presa col voto favorevole di due terzi dei membri che la compongono, puo' dispensare dalla prova di idoneita' coloro che abbiano esercitato onorevolmente la professione di banchiere o di direttore o procuratore di Banca, o di commissionario per un quinquennio, ovvero coloro che, avendo, per il medesimo periodo di tempo, esercitato la professione di agente di cambio, intendano riprenderne l'esercizio. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 16 ottobre 1919, n. 2097, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per le persone, che durante la cessata guerra e per non meno di un anno abbiano prestato servizio quali combattenti in zona di operazioni, il periodo di tempo indicato nell'ultimo comma dell'art. 22 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e' ridotto a tre anni".
Testo in vigore dal 20 dicembre 1919 al 1 luglio 1998
