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Per i lavori necessari a difendere le strade provinciali e comunali contro le frane o le corrosioni dei fiumi e torrenti, lo Stato potra' accordare sussidi, alle provincie in misura non maggiore del terzo della spesa ed ai Comuni o Consorzi di Comuni in misura non maggiore della meta', secondo norme da stabilirsi con regolamento da approvarsi per decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Testo in vigore dal 5 luglio 1904 al 14 gennaio 1905

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urn:nir:stato:legge:1904-06-30;293~art3 · fonte del testo

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