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Per i lavori necessari a difendere le strade provinciali e comunali contro le frane o le corrosioni dei fiumi e torrenti, lo Stato potra' accordare sussidi, alle provincie in misura non maggiore del terzo della spesa ed ai Comuni o Consorzi di Comuni in misura non maggiore della meta', secondo norme da stabilirsi con regolamento da approvarsi per decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 dicembre 1904, n. 674
1con decorrenza dal 1 gennaio 1904
La L. 29 dicembre 1904, n. 674 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293, concernenti i sussidi dello Stato per le opere di difesa delle strade provinciali e comunali e degli abitati contro le frane e le corrosioni dei fiumi e torrenti, sono applicabili anche alle opere stradali e idrauliche provinciali, comunali e consorziali distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni o piene, a decorrere dal 1° gennaio 1904".
Testo in vigore dal 14 gennaio 1905 al 5 luglio 1932
