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[1]Per gli Ufficiali del Regio esercito in servizio attivo permanente (compresi gli ufficiali invalidi di guerra mantenuti o riassunti in servizio) o richiamati dalla posizione ausiliaria, che siano ammogliati o vedovi figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico, o con genitori conviventi ed a carico, e' concessa una indennita' supplementare di L. 30 mensili per il capo di famiglia, per la moglie e per ciascuno dei figli e genitori sopraindicati.
[2]Uguale trattamento spetta all'ufficiale celibe avente genitori conviventi ed a carico.
Testo in vigore dal 13 aprile 1922 al 16 dicembre 2009
