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[1]L'indennita' speciale militare per i sottufficiali del R. esercito (non compresi quelli dei carabinieri Reali, per i quali rimangono in vigore le attuali indennita') e' stabilita nella misura mensile seguente:
[2]Sergenti e sergenti maggiori L. 90. Marescialli e gradi corrispondenti L. 110. Marescialli capi e gradi corrispondenti L. 125. Marescialli maggiori e gradi corrispondenti L.140.
[3]Tale indennita', per i sottufficiali provvisti di alloggio gratuito, e' diminuita di L. 60 mensili.
[4]E' data facolta' al ministro della guerra, di concerto col ministro del tesoro, di esonerare, in tutto o in parte, dalla suddetta riduzione, i sottufficiali con famiglia che siano obbligati ad alleggiare in edifici militari per ragioni di custodia o per altre riconosciute esigenze di servizio.
Testo in vigore dal 13 aprile 1922 al 16 dicembre 2009
