[1]Il diritto esclusivo degli autori di fare o di autorizzare la traduzione delle loro opere restera' regolato, anziche' dall'articolo 8 della Convenzione allegata, dall'articolo 5 della Convenzione di Berna del 9 settembre 1886, modificata dall'articolo 1°, III, dell'atto addizionale di Parigi.

[2]Il diritto esclusivo di autorizzare la rappresentazione pubblica di opere tradotte restera' regolato, anziche' dall'articolo 11, comma 2°, della Convenzione allegata, dall'articolo 9 della Convenzione di Berna del 9 settembre 1886.

[3]1

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Roma, addi' 4 ottobre 1914.

[6]VITTORIO EMANUELE.

[7]Di San Giuliano - Cavasola.

[8]Visto, Il guardasigilli: Dari.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 giugno 1931, n. 774

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La L. 12 giugno 1931, n. 774 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le riserve di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 ottobre 1911, n. 1114, che approva la Convenzione firmata a Berlino il 13 novembre 1908 fra l'Italia ed altri Stati per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, cesseranno di avere effetto dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione di cui al precedente articolo".

Testo vigente dal 12 luglio 1931

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Che cosa è cambiato dal 12 luglio 1931

Confronto con la versione in vigore dal 22 ottobre 1914 al 12 luglio 1931.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 giugno 1931, n. 774

    La L. 12 giugno 1931, n. 774 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le riserve di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 ottobre 1911, n. 1114, che approva la Convenzione firmata a Berlino il 13 novembre 1908 fra l'Italia ed altri Stati per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, cesseranno di avere effetto dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione di cui al precedente articolo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1914-10-04;1114~approvazione-art2 · fonte del testo