Art. 2 (Approvazione)
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[1]Il diritto esclusivo degli autori di fare o di autorizzare la traduzione delle loro opere restera' regolato, anziche' dall'articolo 8 della Convenzione allegata, dall'articolo 5 della Convenzione di Berna del 9 settembre 1886, modificata dall'articolo 1°, III, dell'atto addizionale di Parigi.
[2]Il diritto esclusivo di autorizzare la rappresentazione pubblica di opere tradotte restera' regolato, anziche' dall'articolo 11, comma 2°, della Convenzione allegata, dall'articolo 9 della Convenzione di Berna del 9 settembre 1886.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 4 ottobre 1914.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Di San Giuliano - Cavasola.
[7]Visto, Il guardasigilli: Dari.
Testo in vigore dal 22 ottobre 1914 al 12 luglio 1931
