Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 ottobre 1914 al 12 luglio 1931. Leggi il testo vigente →

[1]Il diritto esclusivo degli autori di fare o di autorizzare la traduzione delle loro opere restera' regolato, anziche' dall'articolo 8 della Convenzione allegata, dall'articolo 5 della Convenzione di Berna del 9 settembre 1886, modificata dall'articolo 1°, III, dell'atto addizionale di Parigi.

[2]Il diritto esclusivo di autorizzare la rappresentazione pubblica di opere tradotte restera' regolato, anziche' dall'articolo 11, comma 2°, della Convenzione allegata, dall'articolo 9 della Convenzione di Berna del 9 settembre 1886.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 4 ottobre 1914.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Di San Giuliano - Cavasola.

[7]Visto, Il guardasigilli: Dari.

Testo in vigore dal 22 ottobre 1914 al 12 luglio 1931

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1914-10-04;1114~approvazione-art2 · fonte del testo