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[1]E' istituita una «Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari».

[2]Essa e' un corpo morale con facolta' di acquistare e di possedere, ha sede in Roma ed e' rappresentata ed amministrata dalla Cassa dei depositi e prestiti.

[3]E' considerata come amministrazione dello Stato per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali.

[4]Sono a suo carico le spese di amministrazione.

[5]Con decreto Reale promosso dal ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, sara' provveduto al personale necessario per il funzionamento della Cassa medesima in correlazione con gli uffici degli altri Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1907 al 31 maggio 1955

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urn:nir:stato:legge:1907-12-12;754~art1 · fonte del testo

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