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[1]Ogni quinquennio l'Ufficio tecnico della Cassa dei depositi e prestiti compilera' il bilancio tecnico della Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari.

[2]Il regolamento determinera' i particolari per la compilazione di detto bilancio tecnico.

[3]Qualora dal bilancio tecnico risulti che il fondo di riserva sia superiore al decimo del capitale impegnato nel Fondo pensioni e nel complesso di tutti i conti individuali, il sopravanzo sara' ripartito fra detti conti individuali nel modo indicato nell'art. 6.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1907 al 1 luglio 1912

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urn:nir:stato:legge:1907-12-12;754~art22 · fonte del testo

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