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[1]I contributi personali di cui all'alinea a) dell'articolo precedente, saranno prelevati dai proventi degli ufficiali giudiziari con le norme che saranno precisate dal regolamento.

[2]I contributi ordinari e straordinari dello Stato di cui agli alinea b) e c) dell'articolo precedente, saranno prelevati dai fondi stanziati in bilancio per le spese di giustizia e comincieranno ad esser corrisposti dal giorno che andra' in vigore la presente legge.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1907 al 1 luglio 1912

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urn:nir:stato:legge:1907-12-12;754~art4 · fonte del testo

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