[1]Pagamento dei corrispettivi.

[2]Il corrispettivo fisso di cui al precedente articolo 3, lettera a) dovra' essere pagato ad annata anticipata, compiendone l'integrale versamento - improrogabilmente entro il 15 aprile di ciascun anno - nel modo e nel luogo che saranno designati dall'Amministrazione demaniale.

[3]La quota spettante al Demanio a titolo di corrispettivo sull'utile netto di esercizio, giusta il precedente articolo 3, lettera b), sara' del pari versata nei modi e nei luoghi designati dall'Amministrazione demaniale, entro il mese successivo a quello nel quale il Demanio, riconosciuta la regolarita' del bilancio dell'azienda, avra' comunicata alla Ditta concessionaria la liquidazione della quota suddetta.

[4]In caso di ritardo nel pagamento di tutto o di parte dei corrispettivi oltre le scadenze stabilite, si procedera' alla riscossione coattiva delle somme dovute e dei relativi interessi di mora nella ragione del 4 per cento, con le norme del testo unico di legge 14 aprile 1910, n. 639.

[5]La Ditta concessionaria non potra' esercitare alcuna azione contro il Demanio se prima non avra' giustificato legalmente il pagamento di ogni suo debito pei corrispettivi pattuiti.

Testo vigente dal 7 luglio 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-06-25;753~convenzione-art4 · fonte del testo