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[1]L'articolo 16 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e' cosi' modificato:

[2]Chiunque peschi nelle acque di proprieta' privata, ovvero in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, incorrera', oltre che nelle sanzioni penali comminate da altre leggi pei delitti, in una pena pecuniaria da L. 200 a L. 500.

[3]«Nella medesima pena incorrera' chi trasgredisca o concorra a far trasgredire le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 4 marzo 1877».

[4]Le infrazioni agli articoli 5 e 6 della legge suddetta sono punite con pena pecuniaria da L. 500 a L. 1000.

[5]Incorre nella pena pecuniaria da L. 30 a L. 200 chi trasgredisca al disposto della seconda parte dell'art. 5 medesimo.

[6]L'art. 18 della richiamata legge e' cosi' modificato:

[7]«I regolamenti per la esecuzione della presente legge potranno stabilire pene pecuniarie sono a L. 2000, per quanto riguarda le disposizioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo, salvo le particolari sanzioni penali portate da altri articoli e da altre leggi».

[8]Il capoverso dell'art. 19 e' cosi modificato:

[9]«La recidiva entro l'anno sara' punita colla sospensione dell'esercizio della pesca e col ritiro della licenza per un tempo non minore di un mese e non superiore ai sei mesi; la seconda recidiva, non oltre un anno dalla prima, verra' punita colla sospensione dall'esercizio, per un tempo non minore di tre mesi e non superiore all'anno. Tutte le pene debbono essere trascritte nell'apposito foglio della licenza di cui agli articoli 18 e 20 della presente legge.

[10]«Chiunque verra' trovato a pescare senza licenza incorrera':

[11]1° se possessore della licenza ma che non l'abbia con se', alla sospensione di pescare per otto giorni;

[12]«2° per chi pesca senza licenza ad una pena pecuniaria di L. 50 e, se recidivo entro l'anno, di L. 100.

[13]«I negozianti o industriali che vendono pesce catturato con mezzi proibiti dalla legge saranno soggetti ad una pena pecuniaria non inferiore a L. 1000 e alla inibizione dell'esercizio di vendita almeno per un mese.

[14]Le pene debbono essere trascritte nella licenza a cura della autorita' giudicante».

Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 27 gennaio 1928

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urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art27 · fonte del testo