Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 gennaio 1928 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]L'articolo 16 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e' cosi' modificato:

[2]((Chiunque peschi nelle acque di proprieta' privata, ovvero in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca o concesse a scopo di piscicoltura, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, incorrera' in una pena pecuniaria da L. 200 a L. 1000 senza pregiudizio delle piu' gravi sanzioni comminate dalle leggi vigenti per i delitti.

[3]Incorre nel reato punito dagli articoli 402 e seguenti del Codice penale chiunque peschi di frodo in dette acque qualora esse, per disposizione naturale o per opere manufatte, si trovino racchiuse in modo da impedire l'uscita del pesce tenutovi in allevamento, ancorche' tali acque siano comunicanti con quelle pubbliche.

[4]Chi trasgredisca o concorra a far trasgredire le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 4 marzo 1877, numero 3706, incorre in una pena pecuniaria da L. 200 a L. 1000)).

[5]Le infrazioni agli articoli 5 e 6 della legge suddetta sono punite con pena pecuniaria da L. 500 a L. 1000.

[6]Incorre nella pena pecuniaria da L. 30 a L. 200 chi trasgredisca al disposto della seconda parte dell'art. 5 medesimo.

[7]((L'art. 18 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e' cosi' modificato:

[8]«I regolamenti per la esecuzione della presente legge potranno stabilire pene pecuniarie da L. 200 a L. 1000, e, per quanto riguarda le disposizioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo, da L. 1000 a L. 5000, senza pregiudizio delle particolari sanzioni portate da altre leggi.

[9]«Fino alla emanazione di nuovi regolamenti, le pene stabilite dal regolamento sulla pesca marittima approvato con R. decreto 13 novembre 1882, n. 1090, e dal regolamento sulla pesca fluviale e lacuale approvato col R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486, nonche' da altre disposizioni di carattere regolamentare, in applicazione dell'art. 18 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, come sopra modificato, sono elevate alle misure minime e massime fissate dal precedente comma»)).

[10]Il capoverso dell'art. 19 e' cosi modificato:

[11]«La recidiva entro l'anno sara' punita colla sospensione dell'esercizio della pesca e col ritiro della licenza per un tempo non minore di un mese e non superiore ai sei mesi; la seconda recidiva, non oltre un anno dalla prima, verra' punita colla sospensione dall'esercizio, per un tempo non minore di tre mesi e non superiore all'anno. Tutte le pene debbono essere trascritte nell'apposito foglio della licenza di cui agli articoli 18 e 20 della presente legge.

[12]«Chiunque verra' trovato a pescare senza licenza incorrera':

[13]1° se possessore della licenza ma che non l'abbia con se', alla sospensione di pescare per otto giorni;

[14]«2° per chi pesca senza licenza ad una pena pecuniaria di L. 50 e, se recidivo entro l'anno, di L. 100.

[15]«I negozianti o industriali che vendono pesce catturato con mezzi proibiti dalla legge saranno soggetti ad una pena pecuniaria non inferiore a L. 1000 e alla inibizione dell'esercizio di vendita almeno per un mese.

[16]Le pene debbono essere trascritte nella licenza a cura della autorita' giudicante».

Testo in vigore dal 27 gennaio 1928 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 1928

Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1921 al 27 gennaio 1928. 34 parole tolte, 181 parole aggiunte in 6 capoversi.

Chiunque peschi nelle acque di proprieta' privata, ovvero in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca aggiunto: o concesse a scopo di piscicoltura, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, incorrera'tolto: , oltre che nelle sanzioni penali comminate da altre leggi pei delitti, in una pena pecuniaria da L. 200 a L. tolto: 500 aggiunto: 1000 senza pregiudizio delle piu' gravi sanzioni comminate dalle leggi vigenti per i delitti.

aggiunto: Incorre nel reato punito dagli articoli 402 e seguenti del Codice penale chiunque peschi di frodo in dette acque qualora esse, per disposizione naturale o per opere manufatte, si trovino racchiuse in modo da impedire l'uscita del pesce tenutovi in allevamento, ancorche' tali acque siano comunicanti con quelle pubbliche.

tolto: «Nella medesima pena incorrera' chiaggiunto: Chi trasgredisca o concorra a far trasgredire le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 4 marzo 1877tolto: »aggiunto: , numero 3706, incorre in una pena pecuniaria da L. 200 a L. 1000.

L'art. 18 della tolto: richiamata legge aggiunto: legge 4 marzo 1877, n. 3706, e' cosi' modificato:

«I regolamenti per la esecuzione della presente legge potranno stabilire pene pecuniarie tolto: sono aggiunto: da L. 200 a L. tolto: 2000 aggiunto: 1000, e, per quanto riguarda le disposizioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo, tolto: salvo le particolari sanzioni penali portate da altri articoli e da altre leggi aggiunto: da L. 1000 a L. 5000, senza pregiudizio delle particolari sanzioni portate da altre leggi.

aggiunto: «Fino alla emanazione di nuovi regolamenti, le pene stabilite dal regolamento sulla pesca marittima approvato con R. decreto 13 novembre 1882, n. 1090, e dal regolamento sulla pesca fluviale e lacuale approvato col R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486, nonche' da altre disposizioni di carattere regolamentare, in applicazione dell'art. 18 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, come sopra modificato, sono elevate alle misure minime e massime fissate dal precedente comma».

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art27 · fonte del testo