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[1]L'articolo 16 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e' cosi' modificato:
[2]((Chiunque peschi nelle acque di proprieta' privata, ovvero in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca o concesse a scopo di piscicoltura, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, incorrera' in una pena pecuniaria da L. 200 a L. 1000 senza pregiudizio delle piu' gravi sanzioni comminate dalle leggi vigenti per i delitti.
[3]Incorre nel reato punito dagli articoli 402 e seguenti del Codice penale chiunque peschi di frodo in dette acque qualora esse, per disposizione naturale o per opere manufatte, si trovino racchiuse in modo da impedire l'uscita del pesce tenutovi in allevamento, ancorche' tali acque siano comunicanti con quelle pubbliche.
[4]Chi trasgredisca o concorra a far trasgredire le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 4 marzo 1877, numero 3706, incorre in una pena pecuniaria da L. 200 a L. 1000)).
[5]Le infrazioni agli articoli 5 e 6 della legge suddetta sono punite con pena pecuniaria da L. 500 a L. 1000.
[6]Incorre nella pena pecuniaria da L. 30 a L. 200 chi trasgredisca al disposto della seconda parte dell'art. 5 medesimo.
[7]((L'art. 18 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e' cosi' modificato:
[8]«I regolamenti per la esecuzione della presente legge potranno stabilire pene pecuniarie da L. 200 a L. 1000, e, per quanto riguarda le disposizioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo, da L. 1000 a L. 5000, senza pregiudizio delle particolari sanzioni portate da altre leggi.
[9]«Fino alla emanazione di nuovi regolamenti, le pene stabilite dal regolamento sulla pesca marittima approvato con R. decreto 13 novembre 1882, n. 1090, e dal regolamento sulla pesca fluviale e lacuale approvato col R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486, nonche' da altre disposizioni di carattere regolamentare, in applicazione dell'art. 18 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, come sopra modificato, sono elevate alle misure minime e massime fissate dal precedente comma»)).
[10]Il capoverso dell'art. 19 e' cosi modificato:
[11]«La recidiva entro l'anno sara' punita colla sospensione dell'esercizio della pesca e col ritiro della licenza per un tempo non minore di un mese e non superiore ai sei mesi; la seconda recidiva, non oltre un anno dalla prima, verra' punita colla sospensione dall'esercizio, per un tempo non minore di tre mesi e non superiore all'anno. Tutte le pene debbono essere trascritte nell'apposito foglio della licenza di cui agli articoli 18 e 20 della presente legge.
[12]«Chiunque verra' trovato a pescare senza licenza incorrera':
[13]1° se possessore della licenza ma che non l'abbia con se', alla sospensione di pescare per otto giorni;
[14]«2° per chi pesca senza licenza ad una pena pecuniaria di L. 50 e, se recidivo entro l'anno, di L. 100.
[15]«I negozianti o industriali che vendono pesce catturato con mezzi proibiti dalla legge saranno soggetti ad una pena pecuniaria non inferiore a L. 1000 e alla inibizione dell'esercizio di vendita almeno per un mese.
[16]Le pene debbono essere trascritte nella licenza a cura della autorita' giudicante».
Testo in vigore dal 27 gennaio 1928 al 22 dicembre 2008
