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[1]A favorire l'incremento dell'industria peschereccia, il Ministero dell'agricoltura e' inoltre autorizzato:

[2]A. - Per la pesca di mare. A promuovere di concerto con i Ministeri competenti la costruzione di porti pescherecci o adattamenti portuali non contemplati nel testo unico delle leggi sulle opere marittime, approvato con R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e opere inerenti a scali di alaggio in coste aperte.

[3]2. a promuovere e sussidiare:

  • a)l'esercizio di pescherecci con motore sussidiario a combustione interna e di battelli portapesce se dotati di impianti frigoriferi e cio' in base alla produzione semestrale;
  • b)l'istituzione di colonie peschereccie con norme da fissare nel regolamento;
  • c)la trasformazione di bacini salsi in peschiere;
  • d)la utilizzazione dei seni marini per impianti di molluschicoltura;
  • e)impianti di vivai e di battelli vivai, per il commercio e il trasporto del pesce e delle aragoste;
  • f)impianti ed esercizio di fabbriche di reti e di macchine per reti, di tintorie e di magazzini sociali per imprese peschereccie;
  • g)l'armamento di barche coralline e stabilimenti di lavorazione del corallo;
  • h)lo sfruttamento razionale di algamenti spugniferi e relativo materiale per la pesca delle spugne;
  • i)campagne sia in punti lontani dal litorale, sia nei mari delle colonie, alfine di preparare nuovi campi di pesca.

[4]B. - Per la pesca d'acqua dolce.

[5]3° A promuovere e sussidiare:

  • j)la fondazione di stabilimenti consorziali di piscicoltura;
  • k)la fondazione di stabilimenti di piscicoltura privati;
  • l)la costruzione di bacini di stabulazione e di incubatori;
  • m)opere di stagnicoltura in zone paludose;
  • n)l'organizzazione razionale della pesca in acque pubbliche per lo sfruttamento intensivo delle medesime;

[6]4° A concorrere, in meta' della spesa, per ripopolamenti di acque pubbliche, eseguiti da Societa' o da privati sotto il controllo dell'Ispettorato;

[7]5° A sussidiare le Societa' di pesca o di pescatori o Cooperative di pescatori, per l'attivita' diretta all'incremento della pescosita' delle acque pubbliche, nella educazione dei pescatori con pubblicazioni di giornali, conferenze e simili.

[8]C. - Per la pesca di acqua dolce e di mare.

[9]Ad organizzare coi ministri competenti e a sussidiare:

  • o)la costruzione di appositi vagoni refrigeranti o l'adattamento di quelli esigenti per il trasporto del pesce fresco;
  • p)la costruzione o l'adattamento di vagoni speciali per il trasporto del pesce vivo;
  • q)impianti di stabilimenti per la conservazione e frigoriferi per il contingentamento del pesce;
  • r)l'impianto a bordo dei vapori postali, che fanno il servizio colle nostre isole e colonie, di celle frigorifere per il trasporto del pesce fresco;
  • s)tariffa di favore per il trasporto del pesce vivo e fresco, da farsi anche con treni diretti.

Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 27 gennaio 1928

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art3 · fonte del testo