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[1]Il credito per la costruzione e l'acquisto di battelli e di attrezzi da pesca, sia se concesso dall'Istituto nazionale del credito per la cooperazione, sia se concesso da altri creditori privati, e' di pieno diritto garantito da speciale privilegio legale di pari grado a quello sancito nel n. 12 dell'art. 675 del Codice di commercio.
[2]Il privilegio gravera' sulle navi e sui materiali necessari alla costruzione, sara' preferito a qualunque altro derivante da contratto, seguira' la nave ed il materiale presso qualunque terzo possessore, e nei casi di perdite delle cose, il credito si esercitera' con equivalente privilegio sulle indennita' di assicurazione.
[3]Il credito per l'impianto di magazzini di deposito e di vendita e per qualsiasi altro impianto concernente l'industria della pesca sara' assistito da garanzie reali o personali da determinarsi dagli istituti sovventori.
[4]Il credito per l'esercizio dei magazzini di deposito e di vendita e' garantito dal privilegio sulle merci di cui al decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 723, e R. decreto 24 luglio 1919, n. 1459, concernenti provvedimenti per agevolare il credito alle Cooperative di consumo.
Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 29 giugno 1924
