Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 luglio 1998, n. 285.
Abrogato dal 2 settembre 1998
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 luglio 1998, n. 285.
Abrogato dal 2 settembre 1998
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2 versioni dal 1974
Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1974 al 2 settembre 1998. 133 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Sugli imballaggi, le cui dimensioni ridotte non permettano una etichettatura conforme all'articolo 7, comma primo e secondo puo' essere applicata l'etichettatura prevista dall'articolo 5 in altro modo adeguata.
tolto: Con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con i Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, saranno stabilite le caratteristiche cui deve rispondere l'etichettatura nei casi previsti dal precedente comma.
tolto: Con le stesse forme i Ministri possono stabilire, in deroga ai precedenti articoli 5 e 7 che gli imballaggi di sostanze e preparati non esplosivi ne' tossici non debbano essere etichettati ovvero possano esserlo in modo diverso quando contengono quantitativi di sostanze pericolose talmente limitati da non comportare alcun pericolo per i lavoratori ed i terzi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 16 LUGLIO 1998, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1974-05-29;256~art9 · fonte del testo