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[1]Il produttore, l'importatore, il distributore che immette sul mercato sostanze o preparati pericolosi non conformi alle disposizioni della presente legge e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da L. 100.000 a L. 5.000.000.

[2]Nei casi di maggiore gravita' si applica anche l'arresto fino a sei mesi.

[3]Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante al dettaglio che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo sostanze o preparati pericolosi in confezioni originali, sempreche' non sia a conoscenza della violazione e la confezione originale non presenti segni di alterazione.

[4]I proventi delle ammende sono attribuiti agli enti di cui al successivo articolo 11, primo comma, a secondo che le infrazioni siano state rilevate da dipendenti dell'uno o dell'altro dei detti enti.

Testo in vigore dal 9 luglio 1974 al 2 settembre 1998

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-05-29;256~art10 · fonte del testo