Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1974 al 2 settembre 1998. Leggi il testo vigente →

[1]Al fine dell'applicazione della presente legge chiunque mette in commercio o detiene per il commercio sostanze o preparati pericolosi e' tenuto a fornire gratuitamente alle persone di cui all'articolo 13 le sostanze o i preparati stessi, da prelevarsi in numero di cinque campioni e ciascuno in quantita' sufficiente per le analisi, sigillati all'atto del prelievo.

[2]I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000, salva la esecuzione coattiva del prelievo.

Testo in vigore dal 9 luglio 1974 al 2 settembre 1998

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1974-05-29;256~art14 · fonte del testo