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[1]Al fine dell'applicazione della presente legge chiunque mette in commercio o detiene per il commercio sostanze o preparati pericolosi e' tenuto a fornire gratuitamente alle persone di cui all'articolo 13 le sostanze o i preparati stessi, da prelevarsi in numero di cinque campioni e ciascuno in quantita' sufficiente per le analisi, sigillati all'atto del prelievo.
[2]I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000, salva la esecuzione coattiva del prelievo.
Testo in vigore dal 9 luglio 1974 al 2 settembre 1998
