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Si provvedera' con uno o piu' decreti da emanarsi nei modi di cui all'articolo 3 alla determinazione: dei simboli e delle indicazioni di pericolo di cui al punto 3 dell'articolo 5; della natura dei rischi specifici di cui al punto 4 dell'articolo 5; degli eventuali consigli di prudenza di cui al punto 5 dell'articolo 5. I decreti previsti dall'articolo 3 e dal comma primo del presente articolo possono contenere la fissazione di un termine non superiore a 12 mesi per lo smaltimento delle sostanze e dei preparati gia' immessi sul mercato non conformi nell'imballaggio e nell'etichettatura alle disposizioni della presente legge.
Testo in vigore dal 9 luglio 1974 al 2 settembre 1998
