Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1974 al 2 settembre 1998. Leggi il testo vigente →

[1]Sugli imballaggi, le cui dimensioni ridotte non permettano una etichettatura conforme all'articolo 7, comma primo e secondo puo' essere applicata l'etichettatura prevista dall'articolo 5 in altro modo adeguata.

[2]Con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con i Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, saranno stabilite le caratteristiche cui deve rispondere l'etichettatura nei casi previsti dal precedente comma.

[3]Con le stesse forme i Ministri possono stabilire, in deroga ai precedenti articoli 5 e 7 che gli imballaggi di sostanze e preparati non esplosivi ne' tossici non debbano essere etichettati ovvero possano esserlo in modo diverso quando contengono quantitativi di sostanze pericolose talmente limitati da non comportare alcun pericolo per i lavoratori ed i terzi.

Testo in vigore dal 9 luglio 1974 al 2 settembre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1974-05-29;256~art9 · fonte del testo