Art. 1175 c.c. — Comportamento secondo correttezza
Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza, ((...)).
Testo vigente dal 10 novembre 1944, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva
Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza, ((...)).
Testo vigente dal 10 novembre 1944, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
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2 versioni dal 1942
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - IN GENERE Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) - Nomina del direttore scientifico - Specialità della disciplina - Atto discrezionale del Ministro della salute - Sussistenza - Principi in tema di conferimento degli incarichi dirigenziali - Applicabilità. 97 <!-- pag. 98 --> · IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE In genere.
Alla nomina del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), pur nella specialità della disciplina - che configura la scelta da parte del Ministro della salute come connotata da un alto tasso di discrezionalità - si applicano i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di incarichi dirigenziali, atteso che il Ministro è pur sempre soggetto, oltre che ai vincoli procedurali espressamente previsti dalla legge, ai principi di buona fede e correttezza, con i quali viene data attuazione ai principi di cui all'art. 97 Cost., che impongono una valutazione comparativa con gli altri candidati inseriti nella rosa selezionata dalla commissione che sia sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici della scelta adottata.
Riguarda ancheart. 11 d.lgs. 288/2003art. 1 d.P.R. 42/2007art. 19 TU pubblico impiegoart. 1375 Codice civileart. 97 Costituzione
Precedenti: 670024-01, 665861-01
NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Compravendita di immobile privo di abitabilità - Responsabilità del notaio - Sussistenza - Presupposti - Fattispecie in tema di destinazione d'uso. · VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE In genere.
Il notaio incaricato della stipula di un atto di compravendita immobiliare risponde dei danni patiti dall'acquirente a causa dell'assenza nell'immobile dei requisiti per il rilascio del certificato di 79 <!-- pag. 80 --> abitabilità, a nulla rilevando che la mancanza di quei requisiti potesse essere agevolmente accertata dall'acquirente stesso, quando non sia dimostrato che il professionista abbia informato il cliente di tale situazione e delle sue possibili conseguenze. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del notaio nonostante questi avesse omesso di informare l'acquirente circa la reale destinazione d'uso - di deposito invece che di civile abitazione - dell'immobile compravenduto e della conseguente mancanza di abitabilità).
Riguarda ancheart. 1375 Codice civileart. 2236 Codice civileart. 24 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)
Precedenti: 623038-01, 654929-01, 664244-01
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Obbligo del medico di informare il paziente - Contenuto - Modalità di adempimento - Sottoscrizione di un modulo prestampato - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alle alternative praticabili e alla natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, le quali bene possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va esclusa ove il contenuto del modulo sia generico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva immotivatamente ritenuto idoneamente prestato il consenso ad un intervento di isterectomia, nonostante il modulo sottoscritto non contenesse alcuna informazione circa l'esistenza di trattamenti alternativi né in merito ai rischi e alle complicanze possibili).
Riguarda ancheart. 1176 Codice civileart. 1218 Codice civileart. 1223 Codice civileart. 1375 Codice civileart. 1 Legge sul biotestamento
Precedenti: 669458-01, 675533-01
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE Erronee informazioni circa la posizione contributiva - Responsabilità dell'ente previdenziale di diritto privato - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
La responsabilità dell'ente previdenziale di diritto privato per aver reso all'assicurato informazioni inesatte, inerenti alla sua posizione assicurativa, può configurarsi solo laddove l'inesattezza concerna dati di fatto, che esulano dalla sfera di controllo dell'interessato e che spetta all'Ente attestare, rispetto ai quali è predicabile un legittimo affidamento nella veridicità delle notizie comunicate, e non anche in caso di erronea interpretazione della normativa applicabile, la cui corretta esegesi non è appannaggio esclusivo degli enti previdenziali, pubblici e privati. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva escluso la responsabilità di INARCASSA per aver erroneamente prospettato all'assicurato l'inapplicabilità di una normativa più favorevole, peraltro esplicitando – e così consentendo di vagliare criticamente - le giustificazioni dell'orientamento prescelto).
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 1176 Codice civileart. 54 legge 88/1989
Precedenti: 655057-01, 620938-01, 645874-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI Selezione del personale - Potere discrezionale del datore di lavoro - Obbligo di buona fede e correttezza - Sussistenza - Contenuto - Violazione - Conseguenze - Fattispecie. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA In genere.
In tema di selezione del personale, la discrezionalità del datore di lavoro nella gestione dell'impresa, pur non sindacabile nel merito, deve essere esercitata, per non degenerare in arbitrio, nell'osservanza degli obblighi generali di correttezza e buona fede, i quali impongono, anche al fine di assicurare parità di trattamento tra i lavoratori, trasparenza nelle procedure e nei criteri di scelta adottati, con la conseguenza che integra inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso di fornire, anche in sede giudiziale, i criteri e le motivazioni seguite in fase di assunzione nella scelta del personale ritenuto idoneo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto integrare inadempimento contrattuale la condotta del datore di lavoro, il quale, a fronte di un accordo sindacale di incremento dei livelli occupazionali, sia mediante trasformazione di contratti da part time a full time, sia attraverso un piano di nuove assunzioni, non aveva esplicitato i criteri con i quali si era proceduto ad accogliere, tra i vari dipendenti che ne avevano fatto domanda, l'istanza di trasformazione e all'assunzione di nuovi dipendenti).
Riguarda ancheart. 41 Costituzioneart. 30 legge 183/2010art. 1375 Codice civileart. 1218 Codice civileart. 1223 Codice civile
Precedenti: 638311-01, 548693-01, 647540-01, 592602-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - PLURALITA' DI ASSICURAZIONI Assicurazione della responsabilità civile - Patto di gestione della lite - Transazione con il danneggiato subordinata al consenso dell'assicurato - Diniego di quest'ultimo - Sindacabilità secondo il canone di buona fede.
In tema di contratto di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui il patto accessorio di gestione della lite - che ha una causa mista, riconducibile ai contratti di mandato, transazione, assicurazione e al contratto d'opera - subordini l'eventuale transazione con il danneggiato all'autorizzazione dell'assicurato, il diniego da parte di quest'ultimo deve essere espresso conformemente al canone di buona fede, tenendo conto, cioè, anche dell'interesse dell'assicuratore a scongiurare l'eventualità - cui non corrisponde alcun vantaggio per l'assicurato - di corrispondere un indennizzo più elevato per la quota di rischio non coperta dalla franchigia contrattuale.
Riguarda ancheart. 1366 Codice civileart. 1375 Codice civileart. 1711 Codice civile
Precedenti: 669366-01
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Rapporti personali extralavorativi tra dipendente e superiore - Rilevanza - Esclusione - Eccezioni - Procedure per l'attribuzione discrezionale di incarichi di rilievo - Obbligo di imparzialità - Sussistenza - Applicabilità dell'art. 51 c.p.c..
In tema di pubblico impiego privatizzato, l'esistenza di leciti rapporti personali extralavorativi tra dipendente e superiore non rileva ai fini della valutazione delle condotte degli interessati e della legittimità degli atti gestori, salvo il caso delle selezioni comportanti valutazioni discrezionali dei candidati per l'attribuzione di incarichi di rilievo (come quello di posizione organizzativa), nelle quali la P.A., alla stregua dei principi di buona fede e correttezza, deve assicurare l'imparzialità di chi è preposto alla scelta, trovando applicazione le regole di cui all'art. 51 c.p.c., compresa l'ipotesi atipica di cui al comma 2, che impone di evitare l'assunzione della decisione da parte di chi ha con taluno un rapporto personale di tale intensità da far sospettare che il giudizio non sia improntato al rispetto dei menzionati principi.
Riguarda ancheart. 97 Costituzioneart. 51 Codice di procedura civileart. 1375 Codice civile
Precedenti: 637045-01, 662762-01
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Procedure selettive interne ex art. 21-quater d.l. n. 83 del 2015 - Natura programmatica - Conseguenze - Termine previsto nell'accordo sindacale del 26 aprile 2017 - Cogenza - Esclusione - Fondamento. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI In genere.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la disposizione di cui all'art. 21-quater del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 - che autorizza il Ministero della Giustizia a indire procedure selettive interne per la progressione di carriera dei dipendenti in possesso dei requisiti di legge - ha natura meramente programmatica e non attribuisce, dunque, alcun diritto agli interessati, di modo che non può riconoscersi natura perentoria al termine del 30 giugno del 2019, contemplato dal successivo accordo sindacale del 26 aprile 2017 per la definizione della procedura, essendo subordinato l'impegno assunto dall'Amministrazione con tale accordo al rispetto di quanto previsto dal suddetto art. 21-quater.
Riguarda ancheart. 21 d.l. 83/2015art. 1375 Codice civile
Precedenti: 664699-01, 647440-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Condotta illecita extralavorativa - Rilievo disciplinare - Configurabilità - Fondamento - Licenziamento - Condizioni - Valutazione della gravità della condotta - Fattispecie.
La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare, dal momento che il lavoratore è tenuto all'adempimento non solo degli obblighi tipicamente connessi all'esecuzione della prestazione ma anche di quelli ulteriori, accessori e complementari rispetto ai primi, che trovano la loro fonte nei doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., la cui violazione è suscettibile di integrare giusta causa di licenziamento ove abbia un riflesso - sia pure solo potenziale - sulla funzionalità del rapporto, compromettendo irrimediabilmente l'aspettativa di un futuro puntuale adempimento dell'obbligazione lavorativa, ovvero sia idonea ad arrecare grave pregiudizio (anche non necessariamente di ordine economico) agli scopi aziendali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva giudicato legittimo il licenziamento intimato al dipendente che svolgeva, quale iscritto alla Federazione Italiana 129 <!-- pag. 130 --> Pesistica, attività fisiche incompatibili con le limitazioni prescrittegli dal medico aziendale ai fini della idoneità allo svolgimento delle specifiche mansioni cui era adibito).
Riguarda ancheart. 2119 Codice civileart. 1375 Codice civile
Precedenti: 669703-01
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA) Art. 25 c.c.l. per i dirigenti di aziende FCA e CNH del 12 marzo 2016 - Interpretazione - Diritto all'indennità supplementare - Rinuncia all'impugnazione del licenziamento - Qualificazione alla stregua di condizione potestativa semplice - Esclusione - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 1359 c.c. - Fattispecie. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE In genere.
L'art. 25 del c.c.l. per i dirigenti di aziende FCA e CNH del 12 marzo 2016 si deve interpretare nel senso che, subordinando l'erogazione dell'indennità supplementare al dirigente licenziato alla sua rinuncia all'impugnazione del licenziamento mediante conciliazione sindacale, stabilisce una condizione sospensiva non identificabile con una condizione potestativa semplice, con conseguente applicabilità della finzione di avveramento di cui all'art. 1359 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'indennità al dirigente licenziato nonostante la mancata sottoscrizione della conciliazione, ritenendo applicabile la finzione di avveramento ex art. 1359 c.c. in base al comportamento, contrario a buona fede, tenuto dal datore di lavoro, il quale, in pendenza della condizione, non aveva riscontrato i solleciti del dirigente in ordine al tempo e luogo della sottoscrizione della conciliazione, evidenziando così un interesse contrario al verificarsi della condizione medesima).
Riguarda ancheart. 1359 Codice civileart. 1375 Codice civileart. 1353 Codice civileart. 1358 Codice civile
Precedenti: 673087-01, 595951-01, 662808-02
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Impossibilità di ricollocamento - Momento del recesso - Rilevanza - Circostanze sopravvenute e non prevedibili - Valutazione - Esclusione - Occorrenza in pendenza del periodo di preavviso - Irrilevanza - Fattispecie.
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la valutazione inerente all'impossibilità per il datore di lavoro di ricollocare il lavoratore va effettuata con riferimento all'organizzazione aziendale relativa al momento in cui il licenziamento stesso è stato intimato, restando irrilevanti tutte le circostanze sopravvenute e non prevedibili, estranee alla sfera volitiva del datore di lavoro, anche se verificatesi in pendenza del periodo di preavviso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento, valorizzando - ai fini della valutazione del rispetto dell'obbligo di repêchage - le dimissioni di un altro dipendente, avvenute nove mesi dopo il recesso).
Riguarda ancheart. 2103 Codice civileart. 2697 Codice civileart. 3 Licenziamenti individuali
Precedenti: 669861-02, 655997-01
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Lesione del diritto all'informazione sanitaria - Omessa sottoscrizione dei sanitari del modulo di consenso informato - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'omessa sottoscrizione da parte dei sanitari del modulo di consenso informato non integra, di per sé, lesione del diritto all'informazione sanitaria, non solo perché detto modulo, anche ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l. n. 219 del 2017, ha solo la finalità di documentazione dell'avvenuta prestazione del consenso da parte del paziente, sicché la sua sottoscrizione determina l'imputazione dell'atto a 231 <!-- pag. 232 --> chi lo sottoscrive ma lascia impregiudicato il profilo funzionale della sua idoneità a consentire l'esplicazione del diritto all'autodeterminazione sanitaria, ma anche perché detta manifestazione di consenso, pur basata sull'alleanza terapeutica cui deve ispirarsi il rapporto medico-paziente, non può essere trattata alla stregua di un atto negoziale che prelude al raggiungimento di un accordo.
Riguarda ancheart. 1 Legge sul biotestamentoart. 1176 Codice civileart. 1218 Codice civileart. 1223 Codice civileart. 1375 Codice civileart. 2230 Codice civile
Precedenti: 669458-01, 655489-01
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Pubblico impiego privatizzato - Procedura finalizzata al conseguimento di una superiore fascia retributiva - Pluralità di sentenze passate in giudicato in contrasto tra loro in ordine alla relativa validità - Estensione degli effetti delle decisioni di annullamento a tutti gli interessati - Limiti - Fondamento. 308 <!-- pag. 309 --> · IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - PROCEDIMENTO - GRADUATORIE In genere.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la P.A., in presenza di pronunce giurisdizionali ottenute da suoi dipendenti, passate in giudicato e fra loro in contrasto in ordine alla validità di una procedura finalizzata al conseguimento di una superiore fascia retributiva, nell'estendere a tutti gli interessati gli effetti delle eventuali decisioni di annullamento della relativa graduatoria incontra l'unico limite - ricavabile dall'art. 97 Cost. e dai principi di correttezza e buona fede - rappresentato dall'obbligo di tenere una condotta omogenea verso tutti i partecipanti e di rispettare le sentenze, già divenute definitive, favorevoli a chi detta procedura abbia contestato, trattandosi di atto gestorio di diritto privato del rapporto di lavoro posto in essere dal datore nell'esercizio dei suoi poteri.
Riguarda ancheart. 2909 Codice civileart. 1375 Codice civileart. 97 Costituzione
Precedenti: 665351-01
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE Clausola penale - Manifesta eccessività - Criteri di riferimento - Fondamento - Fattispecie.
Ai fini della valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini dell'art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dall'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni da valutarsi in relazione alla situazione esistente al momento dell'applicazione poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso l'iniquità della clausola penale valutandola esclusivamente in relazione al momento della stipulazione del contratto di appalto cui accedeva, senza tener delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento con precipuo riguardo alla cristallizzazione del periodo di ritardo).
Riguarda ancheart. 1384 Codice civileart. 1375 Codice civileart. 2 Costituzione
Precedenti: 671308-01
CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratti con il consumatore - Pratica ingannevole - Numerus clausus - Esclusione - Apposizione di una clausola nulla - Riconducibilità all'art. 21 c.cons. - Sussistenza - Conseguenze - Diritto al risarcimento dl danno - Fattispecie.
Nei contratti con il consumatore, nei quali l'elenco dei comportamenti scorretti contenuti nella normativa di settore non rappresenta un numerus clausus, la pratica commerciale di apporre una clausola nulla, non avente alcun effetto per la parte disponente, può costituire una pratica ingannevole sussumibile nella disposizione dell'art. 21 del c.cons., in grado di dar luogo a un inadempimento contrattuale e al relativo risarcimento del danno, da cui far conseguire un obbligo 236 <!-- pag. 237 --> informativo correlato alla invalidità della clausola in questione, posto che detta clausola ha un contenuto tale da orientare in maniera ingannevole il consumatore verso quel prodotto anziché verso un altro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che, in un contratto avente ad oggetto una polizza vita concluso da un consumatore, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni escludendo che sussistesse in capo alla società assicuratrice l'obbligo di informare il contraente in merito al reale termine di prescrizione, per legge biennale, laddove nel prospetto informativo era indicato come decennale, così ingenerando nell'aderente il ragionevole affidamento in ordine al differimento della presentazione della richiesta).
Riguarda ancheart. 21 Codice del consumoart. 1375 Codice civileart. 1376 Codice civileart. 2043 Codice civile
Precedenti: 670521-01
RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Responsabilità della P.A. per il danno da incolpevole affidamento su provvedimento ampliativo annullato - Natura - Responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato - Conseguenze in tema di riparto dell’onere probatorio.
In tema di responsabilità della P.A. per lesione dell'affidamento incolpevolmente riposto nella legittimità di un provvedimento amministrativo, da inquadrarsi nell'ambito della responsabilità da contatto sociale qualificato, l'onere probatorio è ripartito in base all'art. 1218 c.c., sicché il privato è tenuto a dimostrare il rapporto inerente al provvedimento autorizzatorio richiesto, il comportamento della P.A. contrario ai doveri di correttezza e buona fede e tale da ingenerare l'affidamento incolpevole (salva l'ipotesi del comportamento omissivo, per il quale è sufficiente la mera allegazione), il relativo nesso di causalità e il danno lamentato (da rapportarsi di norma al cosiddetto "interesse negativo"), mentre l'Amministrazione è onerata di provare che non vi è stato comportamento omissivo oppure che la condotta addebitata non è rilevante sotto il profilo eziologico oppure che l'evento di danno non le è imputabile.
Riguarda ancheart. 1173 Codice civileart. 1218 Codice civileart. 2 Legge sul procedimento amministrativoart. 7 Codice del processo amministrativoart. 30 Codice del processo amministrativo
Precedenti: 645834-02, 657613-01, 666882-01
RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Responsabilità della P.A. - Provvedimento ampliativo successivamente annullato - Danno da incolpevole affidamento - Fatti verificatisi dopo l'avvio del giudizio - Condizione soggettiva di buona fede - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di responsabilità della P.A., non è configurabile una lesione dell'affidamento incolpevole riposto dal privato nella legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo successivamente annullato in sede giurisdizionale, sia perché la consapevolezza della pendenza del giudizio impugnatorio esclude di per sé la condizione soggettiva di buona fede ed è, quindi, logicamente incompatibile con un affidamento incolpevole, sia perché le conseguenze pregiudizievoli inerenti ad attività comunque compiute dopo l'avvio del giudizio derivano dalla libera assunzione del relativo rischio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria del privato, che aveva fatto affidamento sulla circostanza che la P.A., nel giudizio di impugnazione del provvedimento ampliativo, aveva strenuamente sostenuto la sua legittimità e non ne aveva sospeso l'efficacia in via di autotutela). 224 <!-- pag. 225 -->
Riguarda ancheart. 1173 Codice civileart. 1218 Codice civileart. 2 Legge sul procedimento amministrativoart. 7 Codice del processo amministrativoart. 30 Codice del processo amministrativo
Precedenti: 674443-01, 674592-01, 657613-01, 668740-01
RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Danni da incolpevole affidamento - Configurabilità - Convincimento ragionevole sulla correttezza dell'azione della P.A. - Requisiti - Fattispecie.
L'efficacia dell'atto amministrativo non è di per sé sola idonea a legittimare l'affidamento del privato, perché questo è meritevole di tutela solo quando è sorretto da un convincimento ragionevole rispetto alla correttezza della condotta dell'Amministrazione, che non è configurabile quando quella condotta sia - o possa essere - plausibilmente tacciata d'illegittimità o, addirittura, appaia ictu oculi illegittima oppure sia per sua natura instabile e sub iudice. (In una fattispecie relativa all'utilizzo dei ccdd. "titoli P.A.C." per l'accesso ai benefici comunitari, la S.C. ha affermato che non è configurabile un affidamento meritevole di tutela risarcitoria in capo ad un imprenditore agricolo che ha programmato la sua attività economica sulla base di una circolare, emessa a seguito di una misura cautelare, soggetta a revisione nel corso di un giudizio amministrativo ancora pendente).
Riguarda ancheart. 7 Codice del processo amministrativoart. 2043 Codice civile
Precedenti: 674045-02
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Dipendente assente per malattia - Svolgimento di attività extra-lavorative - Violazione degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà e dei doveri generali di correttezza e buona fede - Configurabilità - Valutazione ex ante - Contenuto - Fattispecie.
Lo svolgimento di altre attività da parte del dipendente durante l'assenza per malattia, se da un lato mette in pericolo l'adempimento dell'obbligazione principale del lavoratore, per la possibile o probabile protrazione dello stato di malattia, dall'altro integra violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà e dei doveri di correttezza e buona fede; la relativa valutazione, trattandosi di illecito di pericolo e non di danno, è costituita da un giudizio ex ante, riferito al momento in cui è stato tenuto il comportamento contestato, e ha per oggetto la potenzialità del pregiudizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato illegittimo - per sproporzione tra la sanzione e l'infrazione disciplinare - il licenziamento comminato, a un lavoratore infortunatosi al braccio, in ragione dello svolgimento di un'attività ludica durante l'assenza per malattia, sulla scorta dell'accertamento che la serie variegata di attività compiute senza alcun tutore o fasciatura ne aveva esposto a rischio di peggioramento le condizioni di salute, tenuto conto delle prescrizioni mediche che indicavano il riposo e l'immobilizzazione dell'arto).
Riguarda ancheart. 1375 Codice civileart. 2104 Codice civileart. 2105 Codice civileart. 2110 Codice civileart. 2119 Codice civile
Precedenti: 650900-01
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE Principi di correttezza e buona fede - Portata - Rilevanza sul piano dell'equilibrio delle contrapposte prestazioni contrattuali - Conseguenze - Rilevanza sul potere del giudice di intervenire sul programma contrattuale - Sussistenza - Condizioni.
I principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, ex artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte; sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo 48 <!-- pag. 49 --> sul contenuto del contratto, ove necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto.
Riguarda ancheart. 1366 Codice civileart. 1375 Codice civile
Precedenti: 610222-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
Alla nomina del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), pur nella specialità della disciplina - che configura la scelta da parte del Ministro della salute come connotata da un alto tasso di discrezionalità - si applicano i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di incarichi dirigenziali, atteso che il Ministro è pur sempre soggetto, oltre che ai vincoli procedurali espressamente previsti dalla legge, ai principi di buona fede e correttezza, con i quali viene data attuazione ai principi di cui all'art. 97 Cost., che impongono una valutazione comparativa con gli altri candidati inseriti nella rosa selezionata dalla commissione che sia sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici della scelta adottata.
Rv. 677525-01
Il notaio incaricato della stipula di un atto di compravendita immobiliare risponde dei danni patiti dall'acquirente a causa dell'assenza nell'immobile dei requisiti per il rilascio del certificato di 79 <!-- pag. 80 --> abitabilità, a nulla rilevando che la mancanza di quei requisiti potesse essere agevolmente accertata dall'acquirente stesso, quando non sia dimostrato che il professionista abbia informato il cliente di tale situazione e delle sue possibili conseguenze. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del notaio nonostante questi avesse omesso di informare l'acquirente circa la reale destinazione d'uso - di deposito invece che di civile abitazione - dell'immobile compravenduto e della conseguente mancanza di abitabilità).
Rv. 677549-01
In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alle alternative praticabili e alla natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, le quali bene possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va esclusa ove il contenuto del modulo sia generico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva immotivatamente ritenuto idoneamente prestato il consenso ad un intervento di isterectomia, nonostante il modulo sottoscritto non contenesse alcuna informazione circa l'esistenza di trattamenti alternativi né in merito ai rischi e alle complicanze possibili).
Rv. 677518-01
La responsabilità dell'ente previdenziale di diritto privato per aver reso all'assicurato informazioni inesatte, inerenti alla sua posizione assicurativa, può configurarsi solo laddove l'inesattezza concerna dati di fatto, che esulano dalla sfera di controllo dell'interessato e che spetta all'Ente attestare, rispetto ai quali è predicabile un legittimo affidamento nella veridicità delle notizie comunicate, e non anche in caso di erronea interpretazione della normativa applicabile, la cui corretta esegesi non è appannaggio esclusivo degli enti previdenziali, pubblici e privati. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva escluso la responsabilità di INARCASSA per aver erroneamente prospettato all'assicurato l'inapplicabilità di una normativa più favorevole, peraltro esplicitando – e così consentendo di vagliare criticamente - le giustificazioni dell'orientamento prescelto).
Rv. 677156-01
In tema di selezione del personale, la discrezionalità del datore di lavoro nella gestione dell'impresa, pur non sindacabile nel merito, deve essere esercitata, per non degenerare in arbitrio, nell'osservanza degli obblighi generali di correttezza e buona fede, i quali impongono, anche al fine di assicurare parità di trattamento tra i lavoratori, trasparenza nelle procedure e nei criteri di scelta adottati, con la conseguenza che integra inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso di fornire, anche in sede giudiziale, i criteri e le motivazioni seguite in fase di assunzione nella scelta del personale ritenuto idoneo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto integrare inadempimento contrattuale la condotta del datore di lavoro, il quale, a fronte di un accordo sindacale di incremento dei livelli occupazionali, sia mediante trasformazione di contratti da part time a full time, sia attraverso un piano di nuove assunzioni, non aveva esplicitato i criteri con i quali si era proceduto ad accogliere, tra i vari dipendenti che ne avevano fatto domanda, l'istanza di trasformazione e all'assunzione di nuovi dipendenti).
Rv. 677221-01
In tema di contratto di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui il patto accessorio di gestione della lite - che ha una causa mista, riconducibile ai contratti di mandato, transazione, assicurazione e al contratto d'opera - subordini l'eventuale transazione con il danneggiato all'autorizzazione dell'assicurato, il diniego da parte di quest'ultimo deve essere espresso conformemente al canone di buona fede, tenendo conto, cioè, anche dell'interesse dell'assicuratore a scongiurare l'eventualità - cui non corrisponde alcun vantaggio per l'assicurato - di corrispondere un indennizzo più elevato per la quota di rischio non coperta dalla franchigia contrattuale.
Rv. 676896-01
In tema di pubblico impiego privatizzato, l'esistenza di leciti rapporti personali extralavorativi tra dipendente e superiore non rileva ai fini della valutazione delle condotte degli interessati e della legittimità degli atti gestori, salvo il caso delle selezioni comportanti valutazioni discrezionali dei candidati per l'attribuzione di incarichi di rilievo (come quello di posizione organizzativa), nelle quali la P.A., alla stregua dei principi di buona fede e correttezza, deve assicurare l'imparzialità di chi è preposto alla scelta, trovando applicazione le regole di cui all'art. 51 c.p.c., compresa l'ipotesi atipica di cui al comma 2, che impone di evitare l'assunzione della decisione da parte di chi ha con taluno un rapporto personale di tale intensità da far sospettare che il giudizio non sia improntato al rispetto dei menzionati principi.
Rv. 677061-01
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la disposizione di cui all'art. 21-quater del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 - che autorizza il Ministero della Giustizia a indire procedure selettive interne per la progressione di carriera dei dipendenti in possesso dei requisiti di legge - ha natura meramente programmatica e non attribuisce, dunque, alcun diritto agli interessati, di modo che non può riconoscersi natura perentoria al termine del 30 giugno del 2019, contemplato dal successivo accordo sindacale del 26 aprile 2017 per la definizione della procedura, essendo subordinato l'impegno assunto dall'Amministrazione con tale accordo al rispetto di quanto previsto dal suddetto art. 21-quater.
Rv. 677062-01
La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare, dal momento che il lavoratore è tenuto all'adempimento non solo degli obblighi tipicamente connessi all'esecuzione della prestazione ma anche di quelli ulteriori, accessori e complementari rispetto ai primi, che trovano la loro fonte nei doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., la cui violazione è suscettibile di integrare giusta causa di licenziamento ove abbia un riflesso - sia pure solo potenziale - sulla funzionalità del rapporto, compromettendo irrimediabilmente l'aspettativa di un futuro puntuale adempimento dell'obbligazione lavorativa, ovvero sia idonea ad arrecare grave pregiudizio (anche non necessariamente di ordine economico) agli scopi aziendali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva giudicato legittimo il licenziamento intimato al dipendente che svolgeva, quale iscritto alla Federazione Italiana 129 <!-- pag. 130 --> Pesistica, attività fisiche incompatibili con le limitazioni prescrittegli dal medico aziendale ai fini della idoneità allo svolgimento delle specifiche mansioni cui era adibito).
Rv. 676850-01
L'art. 25 del c.c.l. per i dirigenti di aziende FCA e CNH del 12 marzo 2016 si deve interpretare nel senso che, subordinando l'erogazione dell'indennità supplementare al dirigente licenziato alla sua rinuncia all'impugnazione del licenziamento mediante conciliazione sindacale, stabilisce una condizione sospensiva non identificabile con una condizione potestativa semplice, con conseguente applicabilità della finzione di avveramento di cui all'art. 1359 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'indennità al dirigente licenziato nonostante la mancata sottoscrizione della conciliazione, ritenendo applicabile la finzione di avveramento ex art. 1359 c.c. in base al comportamento, contrario a buona fede, tenuto dal datore di lavoro, il quale, in pendenza della condizione, non aveva riscontrato i solleciti del dirigente in ordine al tempo e luogo della sottoscrizione della conciliazione, evidenziando così un interesse contrario al verificarsi della condizione medesima).
Rv. 676535-01
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la valutazione inerente all'impossibilità per il datore di lavoro di ricollocare il lavoratore va effettuata con riferimento all'organizzazione aziendale relativa al momento in cui il licenziamento stesso è stato intimato, restando irrilevanti tutte le circostanze sopravvenute e non prevedibili, estranee alla sfera volitiva del datore di lavoro, anche se verificatesi in pendenza del periodo di preavviso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento, valorizzando - ai fini della valutazione del rispetto dell'obbligo di repêchage - le dimissioni di un altro dipendente, avvenute nove mesi dopo il recesso).
Rv. 676143-01
In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'omessa sottoscrizione da parte dei sanitari del modulo di consenso informato non integra, di per sé, lesione del diritto all'informazione sanitaria, non solo perché detto modulo, anche ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l. n. 219 del 2017, ha solo la finalità di documentazione dell'avvenuta prestazione del consenso da parte del paziente, sicché la sua sottoscrizione determina l'imputazione dell'atto a 231 <!-- pag. 232 --> chi lo sottoscrive ma lascia impregiudicato il profilo funzionale della sua idoneità a consentire l'esplicazione del diritto all'autodeterminazione sanitaria, ma anche perché detta manifestazione di consenso, pur basata sull'alleanza terapeutica cui deve ispirarsi il rapporto medico-paziente, non può essere trattata alla stregua di un atto negoziale che prelude al raggiungimento di un accordo.
Rv. 675533-01
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la P.A., in presenza di pronunce giurisdizionali ottenute da suoi dipendenti, passate in giudicato e fra loro in contrasto in ordine alla validità di una procedura finalizzata al conseguimento di una superiore fascia retributiva, nell'estendere a tutti gli interessati gli effetti delle eventuali decisioni di annullamento della relativa graduatoria incontra l'unico limite - ricavabile dall'art. 97 Cost. e dai principi di correttezza e buona fede - rappresentato dall'obbligo di tenere una condotta omogenea verso tutti i partecipanti e di rispettare le sentenze, già divenute definitive, favorevoli a chi detta procedura abbia contestato, trattandosi di atto gestorio di diritto privato del rapporto di lavoro posto in essere dal datore nell'esercizio dei suoi poteri.
Rv. 676072-02
Ai fini della valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini dell'art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dall'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni da valutarsi in relazione alla situazione esistente al momento dell'applicazione poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso l'iniquità della clausola penale valutandola esclusivamente in relazione al momento della stipulazione del contratto di appalto cui accedeva, senza tener delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento con precipuo riguardo alla cristallizzazione del periodo di ritardo).
Rv. 675996-01
Nei contratti con il consumatore, nei quali l'elenco dei comportamenti scorretti contenuti nella normativa di settore non rappresenta un numerus clausus, la pratica commerciale di apporre una clausola nulla, non avente alcun effetto per la parte disponente, può costituire una pratica ingannevole sussumibile nella disposizione dell'art. 21 del c.cons., in grado di dar luogo a un inadempimento contrattuale e al relativo risarcimento del danno, da cui far conseguire un obbligo 236 <!-- pag. 237 --> informativo correlato alla invalidità della clausola in questione, posto che detta clausola ha un contenuto tale da orientare in maniera ingannevole il consumatore verso quel prodotto anziché verso un altro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che, in un contratto avente ad oggetto una polizza vita concluso da un consumatore, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni escludendo che sussistesse in capo alla società assicuratrice l'obbligo di informare il contraente in merito al reale termine di prescrizione, per legge biennale, laddove nel prospetto informativo era indicato come decennale, così ingenerando nell'aderente il ragionevole affidamento in ordine al differimento della presentazione della richiesta).
Rv. 674739-01
In tema di responsabilità della P.A. per lesione dell'affidamento incolpevolmente riposto nella legittimità di un provvedimento amministrativo, da inquadrarsi nell'ambito della responsabilità da contatto sociale qualificato, l'onere probatorio è ripartito in base all'art. 1218 c.c., sicché il privato è tenuto a dimostrare il rapporto inerente al provvedimento autorizzatorio richiesto, il comportamento della P.A. contrario ai doveri di correttezza e buona fede e tale da ingenerare l'affidamento incolpevole (salva l'ipotesi del comportamento omissivo, per il quale è sufficiente la mera allegazione), il relativo nesso di causalità e il danno lamentato (da rapportarsi di norma al cosiddetto "interesse negativo"), mentre l'Amministrazione è onerata di provare che non vi è stato comportamento omissivo oppure che la condotta addebitata non è rilevante sotto il profilo eziologico oppure che l'evento di danno non le è imputabile.
Rv. 674874-02, 674874-01
L'efficacia dell'atto amministrativo non è di per sé sola idonea a legittimare l'affidamento del privato, perché questo è meritevole di tutela solo quando è sorretto da un convincimento ragionevole rispetto alla correttezza della condotta dell'Amministrazione, che non è configurabile quando quella condotta sia - o possa essere - plausibilmente tacciata d'illegittimità o, addirittura, appaia ictu oculi illegittima oppure sia per sua natura instabile e sub iudice. (In una fattispecie relativa all'utilizzo dei ccdd. "titoli P.A.C." per l'accesso ai benefici comunitari, la S.C. ha affermato che non è configurabile un affidamento meritevole di tutela risarcitoria in capo ad un imprenditore agricolo che ha programmato la sua attività economica sulla base di una circolare, emessa a seguito di una misura cautelare, soggetta a revisione nel corso di un giudizio amministrativo ancora pendente).
Rv. 674592-01
Lo svolgimento di altre attività da parte del dipendente durante l'assenza per malattia, se da un lato mette in pericolo l'adempimento dell'obbligazione principale del lavoratore, per la possibile o probabile protrazione dello stato di malattia, dall'altro integra violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà e dei doveri di correttezza e buona fede; la relativa valutazione, trattandosi di illecito di pericolo e non di danno, è costituita da un giudizio ex ante, riferito al momento in cui è stato tenuto il comportamento contestato, e ha per oggetto la potenzialità del pregiudizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato illegittimo - per sproporzione tra la sanzione e l'infrazione disciplinare - il licenziamento comminato, a un lavoratore infortunatosi al braccio, in ragione dello svolgimento di un'attività ludica durante l'assenza per malattia, sulla scorta dell'accertamento che la serie variegata di attività compiute senza alcun tutore o fasciatura ne aveva esposto a rischio di peggioramento le condizioni di salute, tenuto conto delle prescrizioni mediche che indicavano il riposo e l'immobilizzazione dell'arto).
Rv. 675257-01
I principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, ex artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte; sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo 48 <!-- pag. 49 --> sul contenuto del contratto, ove necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto.
Rv. 673500-01
In tema di preliminare di compravendita immobiliare, la controversia tra promittente alienante e promissario acquirente per il mancato avveramento di una condizione potestativa mista, apposta nell'interesse di entrambe le parti, va risolta accertando, in concreto e sulla scorta delle emergenze di causa, quale di esse sia stata inadempiente (o prevalentemente inadempiente, in caso di inadempimenti reciproci) per aver tenuto una condotta contraria alla buona fede in pendenza della condizione.
Rv. 673478-01
Collegamenti
Art. 4 — Doveri delle parti
… , nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, il debitore, i creditori e ogni altro soggetto interessato devono comportarsi secondo buona fede e correttezza. Il debitore ha il dovere …
Art. 183 — Regole di comportamento
Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati; b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68; c) organizzarsi in modo tale da identificare…
Art. 1358 — Comportamento delle parti nello stato di pendenza
… ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte.…
Art. 143 — Procedimento di esdebitazione
Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 e tenuto altresi' conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed …
Art. 140 — Principio informatore della circolazione
Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. I singoli comportamenti, oltre quanto gia' previsto nei precedenti titoli, sono fissati…
Art. 278 — Oggetto e ambito di applicazione
L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilita' dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. Con l'esdebitazione vengono meno le cause di…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Si è rinunciato a precisare il concetto di obbligazione. L'argomento è schiettamente dogmatico; e, la legge, se l'avesse affrontato, mentre non avrebbe sedato il grave dissidio esistente in dottrina, avrebbe esorbitato dal campo normativo entro cui deve strettamente mantenersi. Il nuovo codice, nel precipuo proposito di dare elementi per la configurazione pratica del rapporto obbligatorio, ha preferito di precisare il concetto della prestazione, nella quale si concreta l'oggetto dell'obbligazione. Lo ha delineato nell'art. 1174, ponendo come sue caratteristiche la patrimonialità e la corrispondenza ad un interesse anche morale del creditore (cfr. anche art. 1411, primo comma). Dopo ciò si dovrà ritenere che non vi è obbligazione quando il contenuto del correlativo dovere non abbia i caratteri della prestazione secondo l'art. 1174. Si noti che nell'art. 1174 si distingue l'interesse alla prestazione dalla prestazione medesima. L'interesse alla prestazione non deve essere necessariamente pecuniario, perchè il diritto mira a realizzare e a tutelare anche le più alte idealità; basta che includa uno scopo ritenuto utile secondo l'apprezzamento predominante nella coscienza sociale, cioè indipendentemente dal giudizio subiettivo che ne possa fare il soggetto del rapporto. La prestazione deve, invece, essere suscettibile di valutazione economica; senza di che non si potrebbe attuare la coazione giuridica predisposta dal diritto nel caso di inadempimento. La possibilità di valutazione economica non si ha soltanto se la prestazione abbia un intrinseco valore patrimoniale, ma anche quando lo riceve di riflesso dalla natura della controprestazione ovvero da una valutazione fatta dalle parti, come nel caso in cui si conviene una clausola penale. Da ciò la necessità di valutare la pecuniarietà della prestazione considerando il rapporto nel suo complesso. L'art. 1174 ha l'ulteriore funzione di precisare che l'obbligazione deve essere considerata come figura giuridica distinta da quegli altri obblighi i quali, per quanto diano luogo ad azione, tuttavia non hanno contenuto patrimoniale diretto o di riflesso, come è, ad esempio, di alcuni obblighi posti dalla legge in relazione a taluni rapporti di diritto familiare. Nell'art. 1174 medesimo si rinvengono, infine, gli estremi per la separazione di quei doveri che vivono nel campo giuridico, dagli altri che costituiscono la sfera della vita morale e sociale e da cui non evadono o perchè rispondono a bisogni universali meno sentiti o perchè il valore e il motivo della loro esistenza consiste nella spontaneità del loro adempimento. Nell'art. 2034 i doveri morali e sociali vengono contrapposti all'obbligazione in quanto ai primi si riconosce solo l'effetto di considerare irripetibile ciò che sia stato prestato in osservanza di essi da persone capaci: lo stesso trattamento dei doveri morali e sociali è fatto a tutti quegli altri doveri a cui la legge dichiara di non accordare azione, ma rispetto ai quali esclude la ripetizione di ciò che sia stato spontaneamente pagato (ad esempio, articoli 627. 1933 e 2940). Non è compito del legislatore stabilire se queste due categorie di doveri non coercibili abbiano lo stesso contenuto etico o si differenzino tra loro; il codice le ha raggruppate sotto l'unica denominazione di obbligazioni naturali esclusivamente perchè ha dato ad entrambe un unico regolamento. Questa comune disciplina consiste nel negare la ripetizione di ciò che sia stato spontaneamente pagato in base ai doveri medesimi, e nello stabilire che essi non possono produrre altri effetti giuridici oltre quello della soluti retentio: si tornerà in argomento a proposito del giuoco e della scommessa (n. 756) e della ripetizione dell'indebito (n. 790).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 557
Il codice civile, pur considerando preminente la posizione del creditore, ha ritenuto, nell'art. 1175, di imporgli un dovere di correttezza, e di parificarne la situazione, da tal riflesso, a quella fatta al debitore: il debitore, per il medesimo art. 1175, è infatti tenuto a identico contegno. La correttezza è uno stile morale della persona, che indica spirito di lealtà, abito virile di fermezza, di chiarezza e di coerenza, fedeltà e rispetto a quei doveri che, secondo la coscienza generale, devono essere osservati nei rapporti tra consociati. Ma la correttezza che impone l'art. 1175 citato non è soltanto un generico dovere di condotta morale; è un dovere giuridico qualificato dall'osservanza dei principi di solidarietà corporativa a cui il codice, nell'articolo richiamato espressamente rinvia. Questo dovere di solidarietà nasce e deve nascere dal fatto di sentirsi membri, con pari dignità morale, di quei grande organismo che è la società nazionale; esso non è che il dovere di comportarsi in modo da non ledere l'interesse altrui fuori dei limiti della legittima tutela dell'interesse proprio, in maniera che, non soltanto l'atto di emulazione ne risulta vietato (art. 833), ma ogni atto che non implica il rispetto equanime dell'interesse dei terzi, ogni atto di esercizio del diritto che, nell'esclusivo e incivile perseguimento dell'interesse proprio, urti contro l'interesse pubblico al coordinamento delle sfere individuali. Il conflitto tra contrastanti interessi individuali rimane risolto sul terreno di un preciso adeguamento reciproco, dominato e chiarito dalla calda luce della dottrina fascista, che lega gli interessi di tutti in unione indissolubile. Si suole parlare di solidarietà degli interessi della produzione o di solidarietà tra i fattori della produzione; ma la solidarietà tra singoli interessi individuali è un'ulteriore conseguenza della concezione unitaria della Nazione, consacrata nella dichiarazione I della Carta del lavoro. L'interesse privato, in una legge di coordinamento e di collaborazione, quale è quella che si trae dal principio corporativo, deve animarsi delle ragioni della generalità, per conciliarsi con l'interesse degli altri soggetti. Da ciò l'assunzione, nel rapporto obbligatorio, di un contenuto di solidarietà, che impone la contemporanea protezione di ogni interesse, nelle sue esigenze essenziali, in confronto ad altro fattore concorrente. Trasferito tale concetto di solidarietà nell'ambito del rapporto obbligatorio, si affievolisce in questo ogni dato egoistico, e si richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto, riguardo all'interesse del creditore. Quale sia in concreto il contenuto del dovere di correttezza il nuovo codice non dice, avendo preferito una formula elastica che ammette adattamenti con riferimento a singole situazioni di fatto; e così quando incide, ad esempio, nell'orbita di rapporti professionali è ovvio che la sua nozione si precisa alla stregua degli usi relativi all'attività alla quale si deve aver riguardo nell'ipotesi specifica (art 2598 n. 3). DELL'ADEMPIMENTO E DELL'INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI. Dell'adempimento in generale.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 558
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1175 · fonte su Normattiva