Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE Domanda di pagamento del corrispettivo contrattuale - Domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da inadempimento - Compensazione d’ufficio dei crediti accertati - Ammissibilità - Fondamento.
L'accoglimento nel medesimo giudizio della domanda di pagamento del corrispettivo pattuito e di quella riconvenzionale di risarcimento del danno da inadempimento giustifica la compensazione d'ufficio dei rispettivi crediti, in quanto relativi allo stesso rapporto negoziale.
Cass. civ. n. 2752/2026Sez. 2Rv. 677432-01
Riguarda ancheart. 112 Codice di procedura civile
Precedenti: 666238-01, 670497-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA Assicurazione - Debito per il pagamento del premio - Credito verso l’assicuratore per indennizzo - Compensazione - Esclusione.
(Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.). Il credito verso l'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo non è suscettibile di compensazione legale con il debito avente ad oggetto il pagamento del premio assicurativo. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Cass. civ. n. 33950/2025Sez. 3Rv. 677199-01
Riguarda ancheart. 1901 Codice civileart. 1243 Codice civile
Precedenti: 663939-03
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Pegno di saldo attivo di conto corrente bancario - Configurabilità come pegno irregolare - Condizioni - Escussione del pegno - Conseguenze in tema di revocatoria fallimentare.
Il pegno di saldo di conto corrente bancario costituito a favore della banca depositaria si configura come pegno irregolare solo quando sia espressamente conferita alla banca la facoltà di disporre della relativa somma, mentre nel caso in cui difetti il conferimento di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare, ragion per cui la banca garantita non acquisisce la somma portata dal saldo, né ha l'obbligo di restituire al debitore il tantundem, sicché, difettando i presupposti per la compensazione dell'esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca, l'incameramento della somma conseguente all'escussione del pegno rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 67 l.fall. ed è assoggettabile a revocatoria fallimentare.
Cass. civ. n. 30174/2025Sez. 1Rv. 676386-01
Riguarda ancheart. 1851 Codice civileart. 1853 Codice civileart. 2748 Codice civile
Precedenti: 640911-01
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO Condanna generica al risarcimento emessa in sede penale - Incompiutezza della prova sul quantum - Ammissibilità - Conseguenze in tema di estensione del giudicato penale - Fattispecie.
La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, con la conseguenza che deve escludersi che il giudicato penale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato estinto il credito azionato in sede civile, ritenendo che il giudicato penale, recante condanna generica al risarcimento del danno con rinvio al giudice civile per la liquidazione, accertasse in favore del debitore un credito risarcitorio di importo superiore, così da consentire la compensazione per le somme corrispondenti). 35 <!-- pag. 36 -->
Cass. civ. n. 28378/2025Sez. 1Rv. 676862-01
Riguarda ancheart. 1223 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 1243 Codice civileart. 539 Codice di procedura penaleart. 651 Codice di procedura penale
Precedenti: 669626-01
CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - GARANZIA - IN GENERE Contratto di anticipazione bancaria e mandato 18 <!-- pag. 19 --> all'incasso con patto di compensazione - Collegamento negoziale - Sussistenza - Configurabilità della compensazione c.d. "impropria" e non in senso stretto ex art. 1241 c.c. - Ragioni - Conseguenze. · FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE In genere.
Il collegamento tra il contratto di anticipazione ed il mandato all'incasso con patto di compensazione previsto all'interno del contratto di conto corrente comporta che i rispettivi debiti e crediti delle parti traggono origine da un unico rapporto negoziale, con conseguente inapplicabilità della compensazione in senso stretto ex artt. 1241 c.c. e 56 l.fall., ed applicabilità, invece, della c.d. "compensazione impropria", ancorata al mero accertamento contabile di dare e avere, cui il giudice può procedere senza necessità di eccezione di parte o di domanda riconvenzionale.
Cass. civ. n. 27219/2025Sez. 1Rv. 676408-01
Riguarda ancheart. 1852 Codice civile
Precedenti: 669356-01, 672664-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE Danno differenziale da risoluzione contrattuale - Criterio di calcolo - Quantificazione d'ufficio - Sussistenza - Necessità di domande o eccezioni di compensazione propria - Esclusione - Fattispecie. · RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.
Il danno da risoluzione per inadempimento contrattuale deve essere commisurato al differenziale tra il valore delle prestazioni non eseguite e la prestazione a carico della parte non inadempiente, senza che a tal fine sia necessario che la parte inadempiente proponga domande o eccezioni di compensazione propria, poiché in presenza di crediti e debiti originati da un medesimo rapporto deve procedersi d'ufficio alla loro compensazione impropria. (Nella specie, relativa a preliminare di trasferimento di quote di produzione di tabacco e dei connessi benefici comunitari, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva liquidato il danno da risoluzione commisurandolo al totale degli importi che la parte non inadempiente avrebbe ricevuto per i benefici anzidetti).
Cass. civ. n. 26524/2025Sez. 2Rv. 676925-01
Riguarda ancheart. 1453 Codice civileart. 1218 Codice civileart. 1223 Codice civile
Precedenti: 666238-01
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Esecuzione forzata - Titolo esecutivo giudiziale - Compensazione - Opposizione all'esecuzione - Proponibilità - Condizioni - Posteriorità del credito rispetto alla formazione del titolo - Credito anteriore - Eccezione nel giudizio di merito nel quale il titolo si è formato - Necessità. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE In genere.
Nell'ambito dell'esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, la compensazione può essere fatta valere, mediante opposizione ex art. 615 c.p.c., soltanto in relazione a crediti sorti successivamente alla formazione del titolo, dovendo altrimenti essere eccepita in seno al giudizio di merito in cui il titolo suddetto si è formato.
Cass. civ. n. 24670/2025Sez. 3Rv. 676583-01
Riguarda ancheart. 474 Codice di procedura civileart. 615 Codice di procedura civileart. 2909 Codice civileart. 1243 Codice civile
Precedenti: 623415-01, 597004-01, 669462-01, 300770-01
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Eccezione di compensazione - Controcredito di importo maggiore di quello oggetto della domanda principale - Contestazione dei fatti costitutivi - Domanda di accertamento per l’intero ammontare - Sussistenza - Conseguenze - Efficacia di giudicato dell'accertamento nell'an e nell'interezza del controcredito - Sussistenza - Fattispecie. · PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE In genere.
In tema di eccezione di compensazione, ove il convenuto prospetti i fatti costitutivi di un controcredito di importo maggiore rispetto a quello oggetto della domanda principale e questi siano contestati, il controcredito diviene oggetto di domanda di accertamento per l'intero suo ammontare, quand'anche non sia espressamente formulato un petitum di condanna per l'eccedenza, con la conseguenza che esso resta accertato, con efficacia di giudicato nell'an e nella sua interezza e non nella sola somma riguardo alla quale si è riconosciuto l'effetto compensativo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nell'ambito di un procedimento di sfratto per morosità, aveva negato l'efficacia di giudicato, in ordine all'accertamento di maggiori importi versati dalla conduttrice "in nero", di una precedente sentenza, resa all'esito di analogo procedimento avviato dalla locatrice per mensilità differenti, che, a fronte dell'eccezione di compensazione per somme maggiori della morosità in quella sede richiesta, aveva rigettato la domanda di risoluzione, così riconoscendo il controcredito nella sua totalità).
Cass. civ. n. 16196/2025Sez. 3Rv. 675322-01
Riguarda ancheart. 35 Codice di procedura civileart. 2909 Codice civile
Precedenti: 671151-01, 561477-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE Credito postergato ex art. 2467 c.c. - Utilizzabilità ai fini della compensazione ex art. 56 l. fall. - Esclusione - Fondamento.
In tema di fallimento, il rapporto tra l'istituto della postergazione dei crediti da rimborso dei finanziamenti dei soci, regolato dall'art. 2467 c.c. e quello della compensazione in sede fallimentare, di cui all'art. 56 l.fall., si pone in termini di ontologica incompatibilità, nel senso che il creditore postergato non può compensare nella predetta sede i crediti di cui al menzionato art. 2467 c.c. con gli eventuali debiti verso il fallito, stante la inderogabile finalità di protezione dei creditori perseguita dalla disciplina in tema di finanziamento soci.
Cass. civ. n. 1865/2025Sez. 1Rv. 673552-01
Riguarda ancheart. 2467 Codice civileart. 1242 Codice civileart. 1243 Codice civile
Precedenti: 669665-01
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) P.A. datrice di lavoro - Recupero di somme pagate in esecuzione di sentenza cassata - Ritenute sulla retribuzione e sulla pensione - Natura - Modalità. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere.
In tema di pubblico impiego privatizzato, la P.A. datrice di lavoro, che opera ritenute sulla retribuzione del proprio dipendente al fine di recuperare le somme allo stesso corrisposte in esecuzione di sentenza poi cassata, può operare una compensazione c.d. impropria, senza essere tenuta ad applicare le disposizioni di cui agli artt. 2 del d.P.R. n. 80 del 1950 e 545 c.p.c., che, invece, disciplinano la materia se il prelievo è eseguito, in compensazione cd. impropria, dall'INPS, dietro incarico della P.A., sui ratei di pensione corrisposti ai dipendenti in quiescenza.
Cass. civ. n. 141/2025Sez. LRv. 673439-01
Riguarda ancheart. 1246 Codice civileart. 5 Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.art. 545 Codice di procedura civile
Precedenti: 652883-01, 672656-01, 641461-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).